L'articolo 6 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021 e in vigore dal 23 luglio 2021, contiene una nuova proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra questi vi è anche il termine di vigenza della cd. sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 83 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Secondo una consuetudine ormai consolidata, il legislatore emergenziale prevede, nel nuovo decreto Covid, al comma 1 dell'articolo 6, la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei termini di specifiche disposizioni legislative elencate nell'allegato A del decreto stesso.
Il punto 15 dell'allegato riguarda proprio l'articolo 83 del decreto Rilancio, che reca una disciplina speciale per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
La vigenza dello stesso articolo era stata prima prorogata al 31 luglio 2021 dall'articolo 11 del decreto Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, allegato 2, punto 23).
Fino al 31 dicembre 2021, pertanto, i datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori più esposti a rischio di contagio a causa dell'età o della condizione di salute precarie in quanto affetti da:
e comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
In pratica, l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale consiste in una visita medica sui lavoratori nelle summenzionate condizioni di fragilità.
L'INAIL, con la circolare n. 44 dell'11 dicembre 2020, ricorda, secondo quanto chiarito dal Ministero del lavoro e dal Ministero della salute (circolare del 4 settembre 2020), che il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.
Il parametro dell’età non costituisce elemento sufficiente per definire, da solo, uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorativa se non associato ad una condizione di comorbilità.
I datori di lavoro obbligati alla nomina del medico competente attivano la sorveglianza sanitaria eccezionale attraverso lo stesso.
Diversamente i datori di lavoro non obbligati alla nomina del medico competente possono ottemperare agli adempimenti previsti in materia di sorveglianza sanitaria dall’articolo 83, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 richiedendo la visita medica ai medici del lavoro dell'INAIL attraverso i servizi territoriali dell'Istituto.
La domanda può essere presentata dal datore di lavoro utilizzando il servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale” messo a disposizione dall'INAIL.
Il login al portale è consentito tramite:
In assenza del possesso da parte delle Amministrazioni delle suddette credenziali (CNS, INPS O SPID) ci si dovrà registrare tramite registrazione come utente con credenziali dispositive.
La richiesta può essere presentata anche da un delegato del datore di lavoro. In tal caso, va compilato e inoltrato il modulo “Mod. 06 SSE delega”.
L'INAIL fissa la visita presso la struttura territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
La tariffa da versare all’INAIL per ogni visita medica effettuata è pari a 50,85 euro (decreto interministeriale del 23 luglio 2020).
N.B. Si ricorda che, in alternativa alla richiesta dei servizi INAIL, il datore di lavoro non obbligato alla nomina del medico competente (articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ha la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza.
Valutata la condizione di fragilità, il medico formula il giudizio di idoneità avendo cura, prioritariamente, di suggerire al datore di lavoro l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 e riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano l'adozione delle predette misure.
L'inidoneità alla mansione non giustifica in ogni caso il recesso dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.
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