Sopraelevazioni pericolose se non rispettano le norme antisismiche

Pubblicato il 30 gennaio 2018

La sopraelevazione realizzata in violazione delle norme antisismiche si presume pericolosa anche a prescindere dall’eventuale condono e va, quindi, demolita.

La Cassazione ha ricordato il divieto, per il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale, di realizzare sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato e che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche.

E’ l’articolo 1127 del Codice civile a prevederlo, consentendo, agli altri condomini, di agire per la demolizione del manufatto eseguito in violazione di tale limite.

E' irrilevante l'eventuale sanatoria

In questo contesto, la necessità di adeguamento dello stabile alla relativa normativa tecnica si fonda su una presunzione di pericolosità, senza che sia rilevante, al fine di valutare la legittimità delle opere sotto il profilo del pregiudizio statico, il successivo conseguimento della concessione in sanatoria delle opere elevate, trattandosi, in questo caso, di provvedimento che prescinde da un giudizio tecnico di conformità alle regole di costruzione.

Inoltre, l’eventuale sanatoria o il condono degli illeciti urbanistici ineriscano al rapporto tra Pa e privato costruttore, esplicando i propri effetti solo sul piano dei rapporti pubblicistici, amministrativi e fiscali, ma non hanno rilievo nei rapporti fra privati.

Ne consegue che risultano, comunque, impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali o degli altri limiti legali di vicinato previsti dal Codice civile e dalle norme regolamentari integratrici dello stesso codice.

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di cassazione, seconda sezione civile, nel testo della sentenza n. 2115 del 29 gennaio 2018.

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