Il decreto Pnrr inasprisce le sanzioni per la somministrazione illecita di manodopera e per l'appalto e il distacco fittizi.
L’articolo 29, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 modificano l’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Quali sanzioni si applicano a decorrere dal 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto?
Vediamolo di seguito.
Prima però è necessario fare una premessa.
Il decreto Pnrr ha iniziato il suo iter di conversione alla Camera dei deputati.
La Commissione Bilancio e Tesoro, a cui è stato assegnato del ddl il 4 marzo 2024, ha avviato l’esame, in sede referente, l’11 marzo 2024.
Il quadro regolatorio conquisterà pertanto il suo assetto definitivo solo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.
Si fornisce di seguito il quadro riepilogativo delle nuove sanzioni introdotte dal decreto Pnrr a decorrere dal 2 marzo 2024, ponendole a confronto con quelle applicabili in precedenza.
Fattispecie |
Fino al 1° marzo 2024 |
Dal 2 marzo 2024 |
Esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro
|
Ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori, arresto fino a 18 mesi e ammenda aumentata fino al sestuplo. |
Arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori, arresto fino a 18 mesi e ammenda aumentata fino al sestuplo. |
Esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione di lavoro
|
Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.500 a 7500 euro Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da 500 a 2.500 euro. Se vi è sfruttamento dei minori, arresto fino a 18 mesi e ammenda aumentata fino al sestuplo.
|
Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1500 a 7500 euro. Se non vi è scopo di lucro, arresto fino a 2 mesi o ammenda da 600 a 3.000 euro. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. |
Esercizio abusivo dell’attività di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale
|
Ammenda da 750 a 3.750 euro. Se non vi è scopo di lucro, ammenda da 250 a 1.250 euro.
|
Arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda da 900 a 4.500 euro Se non vi è scopo di lucro, arresto fino a 45 giorni o ammenda da 300 a 1.500 euro |
Somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti |
Nei confronti dell'utilizzatore, ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, arresto fino a 18 mesi e ammenda aumentata fino al sestuplo |
Nei confronti dell'utilizzatore, arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, arresto fino a 18 mesi e ammenda aumentata fino al sestuplo.
|
Appalto o distacco fittizi
|
Nei confronti di utilizzatore e somministratore, ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione). Se vi è sfruttamento dei minori, arresto fino a 18 mesi e ammenda aumentata fino al sestuplo |
Nei confronti di utilizzatore e somministratore, arresto fino ad un mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. |
Somministrazione fraudolenta (somministrazione di lavoro posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore).
|
Ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. (articolo 38-bis, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, abrogato dal decreto Pnrr) |
Nei confronti di utilizzatore e somministratore, pena dell'arresto fino a 3 mesi o ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. |
L'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni con la nota n. 521 del 13 marzo 2024.
Il decreto Pnrr prevede (nuovo articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003) inoltre che l’importo delle sanzioni
Infine, il 20% dell’importo delle somme versate in sede amministrativa ai fini della estinzione degli illeciti sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato, fermo restando che le risorse che affluiscono a tale Fondo non possono superare il limite di euro 15 milioni annui.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".