Soggetti non residenti, ritenuta del 30% sui compensi fatturati ante trasferimento

Pubblicato il 12 dicembre 2019

Il corretto trattamento fiscale dei compensi professionali percepiti da un lavoratore autonomo in un periodo d’imposta in cui lo stesso non è più fiscalmente residente in Italia, per prestazioni rese in precedenza, è l’oggetto della risposta n. 512/2019.

L’istante, un lavoratore autonomo che svolge attività di consulenza, chiede all’Amministrazione finanziaria le corrette modalità di tassazione dei compensi, ai fini delle imposte sui redditi, fatturati nel 2018 ed incassati nel 2019.

Reddito di lavoro autonomo, vale il principio di cassa

Nella risposta n. 512 del’11 dicembre 2019, l’Agenzia ricorda che le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo sono governate dal principio di cassa, secondo il quale: la tassazione dei compensi deve essere effettuata nel periodo di imposta in cui gli stessi sono effettivamente percepiti e la deduzione delle spese in quello in cui le stesse sono state effettivamente sostenute.

Da un punto di vista normativo, dunque, si applica l’articolo 25 del Dpr n. 600/1973 secondo il quale i redditi di lavoro autonomo sono ordinariamente soggetti a ritenuta alla fonte del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, se corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta; mentre, se i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti, va operata una ritenuta a titolo di imposta del 30%.

Per differenziare il trattamento tributario (ritenuta a titolo di acconto del 20% o ritenuta a titolo definitivo del 30%) rileva quindi la circostanza che il soggetto che riceve i compensi sia o meno residente nel territorio dello Stato.

Con riferimento al caso di specie, si rileva che il lavoratore autonomo ha fatturato le prestazioni professionali quando era fiscalmente residente in Italia, ma ha percepito i relativi compensi solo quando risultava fiscalmente residente all'estero.

Pertanto, trova applicazione il regime di tassazione previsto per i non residenti.

Ciò vuol dire che le somme percepite nel 2019 rientrano nel regime fiscale previsto dall'articolo 25, comma 2, primo periodo, del citato Dpr n. 600/1973, secondo cui i compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, corrisposti a soggetti non residenti devono essere sottomessi alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30%.

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