Il Tar del Lazio ha annullato il bando di gara promosso dal Comune di Roma per l'affidamento di servizi per il funzionamento delle strutture educative e scolastiche di pertinenza di Roma Capitale e per la manutenzione del verde pubblico non di pregio, scolastico e delle piste ciclabili, per un periodo di 8 anni.
Sono stati accolti, in particolare, i motivi di impugnazione con cui è stata contestata l’illegittimità della scelta di utilizzare il modello della società mista pubblico/privata per l’affidamento de quo, nonché una mancata analitica specificazione e motivazione sul ricorso al modulo della società mista medesima.
I giudici amministrativi, con la sentenza n. 1088 pubblicata il 30 gennaio 2018, hanno ritenuto che la soluzione prescelta fosse stata utilizzata in modo non conforme a quanto consentito dalla normativa vigente.
Nel dettaglio, hanno ricordato come il modello della società mista possa essere utilizzato “per la realizzazione e gestione di opere pubbliche ovvero di servizi pubblici di interesse generale, con allocazione di tutto o parte del cd. “rischio operativo” in capo alla società affidataria dell’attività gestoria da prestare in favore degli utenti”.
Tuttavia, nel caso in esame, i servizi oggetto del bando rientravano nel novero dei “servizi strumentali”, giacché integravano prestazioni “da erogarsi direttamente a favore dell’amministrazione, nell’ambito di una cornice negoziale di contratto di appalto pubblico”.
Ne discendeva l’impossibilità di fare ricorso allo strumento de quo.
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