Società mista non per servizi strumentali

Pubblicato il 02 febbraio 2018

Annullato il bando del Comune di Roma

Il Tar del Lazio ha annullato il bando di gara promosso dal Comune di Roma per l'affidamento di servizi per il funzionamento delle strutture educative e scolastiche di pertinenza di Roma Capitale e per la manutenzione del verde pubblico non di pregio, scolastico e delle piste ciclabili, per un periodo di 8 anni.

Sono stati accolti, in particolare, i motivi di impugnazione con cui è stata contestata l’illegittimità della scelta di utilizzare il modello della società mista pubblico/privata per l’affidamento de quo, nonché una mancata analitica specificazione e motivazione sul ricorso al modulo della società mista medesima.

I giudici amministrativi, con la sentenza n. 1088 pubblicata il 30 gennaio 2018, hanno ritenuto che la soluzione prescelta fosse stata utilizzata in modo non conforme a quanto consentito dalla normativa vigente.

Modulo valido per servizi di pubblico interesse

Nel dettaglio, hanno ricordato come il modello della società mista possa essere utilizzato “per la realizzazione e gestione di opere pubbliche ovvero di servizi pubblici di interesse generale, con allocazione di tutto o parte del cd. “rischio operativo” in capo alla società affidataria dell’attività gestoria da prestare in favore degli utenti”.

Tuttavia, nel caso in esame, i servizi oggetto del bando rientravano nel novero dei “servizi strumentali”, giacché integravano prestazioni “da erogarsi direttamente a favore dell’amministrazione, nell’ambito di una cornice negoziale di contratto di appalto pubblico”.

Ne discendeva l’impossibilità di fare ricorso allo strumento de quo.

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