Spostato dal 16 dicembre al 22 dicembre 2022 il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 dovuti dalle società ed associazioni sportive.
Lo rende noto l’Inps con il messaggio n. 4358 del 1° dicembre 2022, di recepimento di quanto disposto dall’art. 13 del D.L. n. 176/22.
Il D.L. 176/22 ha, infatti, fissato al 22 dicembre 2022 il termine entro cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, possono effettuare senza sanzioni o interessi i versamenti sospesi dall'articolo 1, comma 923, della legge di Bilancio 2022.
Il termine per la ripresa dei predetti adempimenti e versamenti sospesi era stato fissato dal D.L. n. 50/22 al 16 dicembre 2022; l’art. 13 del D.L. n. 176/22 ha disposto, da ultimo, che i versamenti sospesi in argomento possono essere effettuati, in unica soluzione e senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022 ed entro la medesima data devono essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022), senza che possano essere rimborsati i contributi previdenziali e assistenziali e i premi Inail già versati.
Datori di lavoro con dipendenti
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità oggetto della proroga, i datori di lavoro inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice "N979" e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi).
NOTA BENE: L'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione "N979" non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> può dare luogo a un credito in favore dell'INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello "F24") ovvero a un credito a favore dei datori di lavoro o un saldo a zero.
I versamenti devono essere effettuati compilando, per ogni periodo mensile interessato dalla sospensione, la "Sezione INPS" del modello "F24", nel seguente modo:
Codice Sede |
Causale contributo |
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda |
Periodo dal |
Periodo al |
Importi a debito versati |
DSOS |
PPNNNNNNCCN979 |
mm/aaaa |
mm/aaaa |
Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata
I soggetti che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e che hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo obbligatorio alla Gestione separata devono riportare, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 38.
Ai fini della sospensione i committenti, mediante l'inserimento del codice sopraindicato all'interno del flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti. L'elenco dei committenti che avranno indicato tale codice verrà inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport per i controlli di merito.
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la "Sezione INPS" del modello "F24", nel seguente modo:
Codice Sede |
Causale contributo |
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda |
Periodo dal |
Periodo al |
Importi a debito versati |
CXX/C10 |
mm/aaaa |
mm/aaaa |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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