Si approssima una importante deadline per lo smart working.
Abbandonata definitivamente la fase emergenziale che ha prestato il fianco a deroghe, sostanziali e procedurali, dal 1° aprile 2024 si torna alla disciplina ordinaria del lavoro agile.
Il quadro delle regole da applicare è, più o meno, definito nel suo perimetro essenziale.
Vi è difatti la legge 22 maggio 2017, n. 81, in particolare gli articoli da 18 a 24.
Ma c’è anche il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, sottoscritto nel settore privato il 7 dicembre 2021, con le sue linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale.
Contrattazione collettiva a cui è affidato il ruolo cruciale di dare veste alla regolamentazione, adeguandola ai diversi e specifici contesti produttivi.
Ed è proprio sulla disciplina dello smart working che la cronaca parlamentare ci informa di probabili novità in arrivo.
Nulla di nuovo emerge dal cd. Collegato lavoro (il disegno di legge licenziato dal Consiglio dei Ministri il 1° maggio 2023 e recante Disposizioni in materia di lavoro).
Il disegno di legge, stralciato delle disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, è all’esame della Commissione lavoro della Camera.
In particolare, l’articolo 7 interviene sul termine per le comunicazioni obbligatorie, confermando quanto già, in buona sostanza, previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2022, n. 149,.
Il datore di lavoro, dispone la norma, è tenuto a comunicare - in via telematica - al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile
Una rilevante novità invece emerge dall’iter, al Senato, del disegno di legge 672 recante semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale), sul quale si è avviato dal 19 marzo 2024, un ciclo di audizioni.
L'articolo 6 modifica la disciplina ordinaria in materia di lavoro agile con l’obiettivo di superare le attuali rigidità e criticità interpretative.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
L’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 definisce il lavoro agile una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il legislatpore, nella legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come, ad esempio, pc portatili, tablet e smartphone).
La prestazione di lavoro agile è difatti eseguita:
In buona sostanza, la definizione di lavoro agile ruota intorno ai seguenti pilastri fondamentali
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L’emergenza Covid ha cambiato il modo di lavorare degli italiani, giustificando un ricorso massiccio al lavoro totalmente da remoto.
Il richiesto bilanciamento tra giornate trascorse in ufficio e giornate con lavoro da remoto ha dovuto cedere il passo, durante la pandemia, ad un lavoro eseguito totalmente al domicilio.
E la normativa emergenziale, nel definire regole speciali in risposta alle contingenti necessità, non si è mai apertamente espressa in merito.
Nell’ottica di semplificare e di promuovere il ricorso allo smart working, il disegno di legge 672 propone le seguenti modifiche alla disciplina ordinaria.
Più nel dettaglio, l’articolo 6 si propone:
A modifica del comma 1 dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, si prevede che
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