Si modificano nuovamente le disposizioni riguardanti lo svolgimento del lavoro agile (cd. “smart working”) per i genitori con figli under 14. Infatti, con l’imminente apertura delle scuole (14 settembre 2020 per la maggior parte delle regioni) verrà meno anche il diritto generalizzato dei predetti genitori di poter lavorare a distanza. Finora, si ricorda, il Governo ha agevolato la possibilità di conciliare il lavoro con la cura dei figli rimasti a casa nel periodo di lockdown, quindi di chiusura delle scuole,
Come gestire, però, casi di eventuale positività al Covid-19, con conseguente collocazione obbligatoria in quarantena di chi è venuto in contatto con la persona infetta? A dissipare ogni dubbio è il D.L. n. 111/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, recante “disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Come anticipato in premessa, con la prossima apertura delle scuole lo smart working non è più un diritto, poiché viene meno la ratio della norma che consente di conciliare i tempi di vita-lavoro. Esistono, però, precise eccezioni evidenziate attentamente dall’art. 5 del D.L. n. 111/2020. Tale disposizione precisa espressamente che un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
Il diritto può essere esercitato da uno solo dei genitori e non spetta qualora l’altro non svolga alcuna attività lavorativa.
La disposizione in commento, inoltre, considera anche l’ipotesi che la prestazione lavorativa del lavoratore-genitore non possa essere svolta in modalità agile. In questo caso è prevista una misura alternativa: un periodo di congedo di durata corrispondente al periodo di quarantena (o a parte di esso) coperto da un’indennità a carico INPS, pari al 50% della retribuzione, con contribuzione figurativa.
Anche il congedo può essere riconosciuto a un solo genitore, e non spetta se l’altro lavora in modalità agile o non lavora affatto. Coerentemente, la fruizione del congedo da parte di un genitore preclude all’altro, per lo stesso periodo, il diritto allo smart working.
Lo svolgimento della prestazione in smart working è possibile solo per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020, ed è in ogni caso soggetto a un limite massimo di spesa (50 milioni di euro), raggiunto il quale l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".