In sede di Commissione Finanze della Camera, il Sottosegretario al Mef, Federico Freni, nella risposta all’interrogazione fornita il 9 febbraio 2022, riporta la visione confermata dall’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda l’applicabilità del bonus 110% per coloro interessati ad acquistare immobili antisismici oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di imprese.
Il sismabonus accompagnato dalla detrazione del 110% non trova spazio oltre il 30 giugno 2022; infatti, la norma della legge di Bilancio che proroga il superbonus, in alcuni casi fino al 2025, cita espressamente persone fisiche, proprietari unici e condomìni, ma non contempla le imprese costruttrici.
Si ricorda che il sismabonus in parola riguarda gli acquirenti di case con caratteristiche antisismiche dalle imprese di demolizione e ricostruzione. I compratori possono fruire di uno sconto fiscale sul prezzo della casa del 75% se la ricostruzione ha fatto acquisire una classe di rischio e dell’85% se le classi di miglioramento sismico sono due.
L’incentivo è, grazie al Dl Rilancio, stato accorpato al Superbonus del 110 per cento, con il limite, però, di vigenza fino al 30 giugno 2022.
Legislativamente è intervenuta la legge di bilancio 2022 che ha allungato i tempi di utilizzo temporale del Superbonus 110% ma solo con riferimento al soggetto committente degli interventi. Da ciò, ne deriverebbe che le proroghe del bonus ampio, anche fino a tutto il 2025, non trovano posto per il sismabonus acquisti dove il beneficiario non è il soggetto che esegue i lavori ma l’acquirente dell’immobile.
Che questo sia esatto lo conferma il Mef, dopo aver acquisito il parere dell’Agenzia delle Entrate: gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche a patto che l’atto di acquisto relativo agli immobili sia stipulato entro il 30 giugno 2022.
In tal caso, pertanto, non trovano applicazione le proroghe stabilite dalla legge di bilancio 2022.
Decorso tale termine, rimangono applicabili le aliquote agevolate del 75 e 85% sopradette.
In altra risposta fornita sempre in commissione Finanze alla Camera, si rinnova l’affermazione per cui i contributi erogati alle imprese di autotrasporto per conto di terzi, al fine di ristorare i maggiori costi dovuti all’obbligo di percorrenza di tratti stradali aggiuntivi, a causa dell’impossibilità di percorrere il Ponte Morandi, sono da assoggettare a tassazione (Irpef ed Ires).
Il parere, quindi, non si discosta da quello reso con risposta n. 98/2021 dove l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i ristori concorrono alla determinazione della base imponibile dei soggetti percettori, in base alle regole Irpef od Ires.
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