Nel nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro trova ampio spazio anche la disciplina dei corsi di aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e per il datore di lavoro e non solo
Vediamo cosa prevede la bozza definitiva del Ministero del lavoro (nota 13 maggio 2024, n, 5648), che costituisce oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Obiettivo dei corsi obbligatori è garantire l’aggiornamento costante delle competenze operative, delle capacità relazionali e di quelle relative al ruolo, alla luce dell’evoluzione normativa, tecnologica ed organizzativa.
Fatte salve specifiche eccezioni (il riferimento è alla formazione specifica dei lavoratori, preposti, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature), l’aggiornamento può essere assolto anche partecipando a convegni o seminari purché i contenuti siano coerenti con le finalità dello stesso.
A tal fine, l’organizzatore del convegno o seminario è obbligato alla tenuta del registro di presenza dei partecipanti.
L’aggiornamento non deve replicare contenuti già proposti nei corsi base né fornire formazione di carattere generale.
L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
Vale la pena evidenziare che i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione nonché i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i 5 anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
I corsi di aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro devono trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti.
La bozza definitiva del nuovo Accordo Stato-Regioni riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come plausibili contenuti dell’aggiornamento:
Per i lavoratori l’aggiornamento deve essere effettuato:
NOTA BENE: La formazione da svolgere per trasferimento o cambio di mansioni non è compresa nell’aggiornamento.
Per i preposti l’aggiornamento, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, è invece, di base, biennale.
Lo stesso va comunque effettuato ogni qualvolta sia necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita le funzioni laddove per cambiamenti del contesto si intendono cambiamenti del reparto, modifiche dei processi produttivi, organizzativi, ecc.
Per i dirigenti l’aggiornamento ha cadenza quinquennale e deve essere di durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Come per i preposti, nell’aggiornamento rivolto ai dirigenti è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui gli stessi operano in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda.
Per il datore di lavoro, che ricordiamo è tenuto alla formazione obbligatoria in materia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
L’aggiornamento deve riguardare anche le tematiche previste dal modulo aggiuntivo “Cantiere”, se il datore di lavoro lo ha sostenuto e ne permangano le condizioni.
Il datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve effettuare l’aggiornamento con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune.
La durata minima dell’aggiornamento è di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
L’aggiornamento deve riguardare anche le tematiche dei moduli specialistici, se frequentati qualora ne permangano le condizioni.
Per il responsabile al servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e per l’addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e decorrere dalla data di conclusione del Modulo B comune.
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:
NOTA BENE: Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.
L’aggiornamento del coordinatore per la sicurezza deve essere effettuato con cadenza quinquennale.
Le modalità e la durata minima (40 ore) sono quelle previste per gli RSPP.
Per i lavoratori, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.
Per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, infine, l’aggiornamento per rinnovare l’abilitazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.
Figura Professionale |
Frequenza e durata minima dell'aggiornamento |
Lavoratori |
Minimo 6 ore ogni 5 anni |
Preposti |
Minimo 6 ore ogni 2 anni |
Dirigenti |
Minimo 6 ore ogni 5 anni |
Datore di lavoro |
Minimo 6 ore ogni 5 anni |
Datore di lavoro con compiti di servizio prevenzione e protezione |
Minimo 8 ore ogni 5 anni |
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) |
Minimo 40 ore ogni 5 anni |
Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) |
Minimo 20 ore ogni 5 anni |
Coordinatore per la sicurezza |
Minimo 40 ore ogni 5 anni |
Operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati |
Minimo 4 ore per la parte pratica, ogni 5 anni |
Addetti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro |
Minimo 4 ore per la parte pratica, ogni 5 anni |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".