La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 novembre 2024, ha rinviato l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
La bozza definitiva è stata trasmessa dal Ministero del lavoro - Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro il 13 maggio 2024 (nota n. 5648).
La bozza, in base a quanto disposto dall’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definisce durata, contenuti minimi e modalità di erogazione e svolgimento della formazione ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un aspetto, quello della formazione, sempre più pregnante se si considera, solo da ultimo, che l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro è un requisito essenziale ai fini della concessione della patente a crediti e del suo punteggio.
Concentriamo in questa sede l’attenzione sulla novità più rilevante: la formazione obbligatoria del datore di lavoro.
Cosa dispone la bozza definitiva dell’Accordo proposta dal Ministero del lavoro?
Innanzitutto si dispone che il corso di formazione per il datore di lavoro mira a:
Il corso, della durata minima 16 ore, è valido anche per gli obblighi formativi del datore di lavoro dell’impresa affidataria (art. 97, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 81/2008), integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri” della durata minima 6 ore.
Se il datore di lavoro svolge direttamente compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008) il corso di formazione deve fornire le competenze tecniche, organizzative e procedurali proprie del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il percorso formativo si articola in:
I datori di lavoro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (art.2, lett. d, D.P.R. n. 177/2011) sono tenuti a seguire un corso di formazione della durata minima 12 ore, finalizzato a:
Il datore di lavoro è tenuto ad un aggiornamento formativo con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore.
L’aggiornamento deve riguardare anche l’eventuale modulo aggiuntivo “Cantiere”, laddove ne permangono le condizioni.
Il datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione è tenuto a effettuare l’aggiornamento, sempre con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore.
L’aggiornamento dovrà riguardare anche i moduli specialistici, se ne permangono le condizioni.
Per i datori di lavoro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati l’aggiornamento va effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.
Fatta eccezione per la formazione specifica per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, in tutti gli altri casi l’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari su contenuti coerenti.
NOTA BENE: L’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base.
Infine, va segnalato che anche se un datore di lavoro non ottempera all’obbligo di aggiornamento per un massimo di 10 anni, il credito formativo rimane valido e il datore, completando l'aggiornamento, può riprendere ad esercitare la funzione.
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