Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 30051 depositata il 21 novembre 2024, si sono pronunciate sulla legittimità dell’autotutela sostitutiva differenziandola dall’accertamento integrativo.
A fronte di un errore commesso, l’Amministrazione fiscale può annullare la valutazione iniziale ed emetterne una nuova, anche se questo può comportare un maggiore onere per il contribuente. Questo processo, noto come autotutela sostitutiva, si basa sui principi costituzionali che enfatizzano l'importanza della riscossione delle imposte per l'interesse pubblico.
Inoltre:
Con la sentenza n. 30051 del 21 novembre 2024, le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno risolto dei contrasti nella giurisprudenza di legittimità.
Rilevando un’illegittimità in un atto emanato, l’Amministrazione finanziaria ha successivamente annullato il primo provvedimento (ritenendolo viziato nella ricostruzione del reddito e del prelievo non giustificato per l'intero importo) emettendone uno nuovo che ha comportato una nuova pretesa fiscale.
Dunque il Fisco, evidenziando la commissione di un errore di natura sostanziale sulla corretta valutazione del presupposto d'imposta, annulla ed emette un nuovo atto impositivo in malam partem esercitando l’autotutela sostitutiva.
Il contribuente si oppone presentano ricorso tributario: viene lamentato che l’ufficio non avrebbe potuto sostituire l’atto per vizi sostanziali ma solo formali necessitando, in tal caso, un accertamento rettificativo che richiedeva la conoscenza di nuovi elementi, Ritiene inoltre, che l’A.F. abbia leso l’affidamento legittimo del contribuente generato dall’emisisone del primo atto impositivo.
La Corte di cassazione nell’analizzare la fattispecie ricorda quanto segue.
L'Amministrazione delle finanze può intervenire autonomamente nei casi di accertamenti fiscali in base alle disposizioni presenti negli articoli 2, 23, 53 e 97 della Costituzione italiana. Questi articoli sottolineano l'importanza di garantire l'efficace raccolta dei tributi nel rispetto dell'interesse collettivo.
Quando i termini legali per l'esame di una specifica imposta non sono ancora scaduti e non esiste una sentenza definitiva riguardo all'atto in questione, il Fisco ha il diritto di revocare un provvedimento fiscale errato - che presenti errori di procedura o di sostanza - e di emetterne uno nuovo che potrebbe persino implicare una richiesta fiscale superiore.
Questa facoltà di autotutela consente alle autorità fiscali di rettificare gli errori per assicurare che le imposte siano raccolte correttamente, rispettando i principi di giustizia fiscale e legalità.
Va esaminata la distinzione tra l'autotutela sostitutiva in malam partem e l'accertamento integrativo;
Pertanto, nell'autotutela sostitutiva non si richiede l’emersione di nuovi elementi per giustificare il nuovo atto, poiché il focus è sulla correzione degli errori dell'atto originale. Invece, nell'accertamento integrativo è necessario che emergano nuovi elementi che non erano stati considerati precedentemente per giustificare l'aggiunta alla pretesa fiscale originaria.
In tema di legittimo affidamento, la Cassazione a Sezioni Unite afferma che la presenza di vizi nell'atto precedente non garantisce automaticamente al contribuente tale diritto. Il legittimo affidamento si verifica solo se ci sono state indicazioni errate o azioni contraddittorie da parte dell'agenzia fiscale prima dell'emissione dell'atto illegittimo. In queste circostanze, emergono necessità di certezza riguardo agli importi richiesti che sono stati pienamente pagati dal contribuente.
Quindi, l'autotutela tributaria è un diritto dell'Amministrazione finanziaria che si basa su leggi che permettono l'attuazione di azioni attive per la raccolta dei tributi.
Va sottolineato che il suo esercizio è sempre possibile trovando i soli limiti:
Ricordando che la materia dell’autotutela è stata recentemente oggetto di modifica per effetto del decreto legislativo n. 219/2023 (Riforma fiscale) ma che il caso in questione è normato dalle disposizioni in vigore precedentemente a tale legge, vengono formulati i seguenti principi di diritto:
In conclusione, nel caso esaminato, il termine di prescrizione non è scaduto e non è stata emessa una sentenza definitiva; pertanto è legittimo l’atto sostitutivo in malam partem.
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