Quando può dirsi rispettato il requisito di forma scritta nei contratti di intermediazione finanziaria? Quand'è che questi contratti possono ritenersi validi?
Ai quesiti ha nuovamente risposto la Corte di cassazione, con ordinanza n. 21750 del 27 agosto 2019, nel cui testo sono stati ricordati i principi di recente affermati, in proposito, dalle Sezioni Unite civili con sentenze n. 1653/2018 e 898/2018.
E’ stato così ribadito che il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento deve dirsi rispettato qualora il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente.
Va ritenuta sufficiente, in detto contesto, la sola sottoscrizione dell’investitore, non essendo necessaria la firma anche dell’intermediario, il cui consenso si può ben desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Per quanto riguarda la specifica vicenda posta all’attenzione degli Ermellini, è stato affermato che, per negare il perfezionamento del negozio di investimento, non basta la presa d'atto della mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte dell’intermediario finanziario, essendo, per contro, necessario indagare se quest’ultimo avesse altrimenti univocamente espresso la propria volontà di concludere il negozio stesso.
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