Se muta la qualificazione dei fatti l'imputato deve esserne messo a conoscenza

Pubblicato il 23 maggio 2011 Con sentenza n. 18590/2011, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla difesa di una donna che era stata condannata, nei gradi di merito, per il reato di molestia e disturbo alle persone dopo che la stessa era stata originariamente imputata del reato di violenza privata. In particolare, la donna era stata denunciata dai vicini per aver innaffiato troppo il proprio balcone tanto da causare uno scroscio di acqua davanti al portone della palazzina ed impedire a due persone l'ingresso nell'immobile.

Secondo la ricorrente, con la riqualificazione dei fatti, avvenuta a seguito di istruttoria, gli atti dovevano essere rinviati al pubblico ministero; inoltre, andava anche disposta la rimessione nel termine per l'oblazione in quanto il reato di molestia, a differenza di quello di violenza privata, era estinguibile mediante il pagamento di una somma di denaro.

Doglianze, queste, condivise dai giudici di legittimità i quali hanno così ricordato che, in virtù dei principi del giusto processo e dell'articolo 111 della Costituzione, la persona accusata ha il diritto di essere informata della natura e dei motivi dell'accusa. Inoltre, la mancata riqualificazione dei fatti a seguito di mutata contestazione impedirebbe alla difesa di discutere in contraddittorio la nuova accusa determinando una violazione dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Braccianti agricoli, trascinamento di giornate: adempimenti entro il 24 febbraio 2025

06/02/2025

Sgravio contributivo lavoratrici madri: ok anche per lavoratrici intermittenti

06/02/2025

Nuova chance per l’assegnazione agevolata nel 2025

06/02/2025

Investimenti sostenibili 4.0, agevolate PMI del Sud

06/02/2025

Riduzione IRPEF e rottamazione: risposte di Leo

06/02/2025

Contraddittorio preventivo e sospensione feriale: chiarimenti su termini e applicabilità

06/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy