Dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano giunge una nuova massima, dedicata alla tematica della scissione mediante scorporo.
Istituto, quest'ultimo, introdotto nel Codice civile dall’art. 51 del D. Lgs. n. 19/2023, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Si tratta di una tipologia di scissione tramite la quale la società scissa assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione, attribuendo le relative azioni o quote a sé stessa e continuando, così, la propria attività.
La peculiarità di questa variante - spiegano i notai milanesi - "consiste nell’assegnazione della partecipazione nella beneficiaria, emessa in cambio dell’assegnazione patrimoniale compiuta, non già ai soci della scissa come prevede l’art. 2506, comma 1, c.c., bensì alla stessa scissa".
La massima n. 209 del 7 novembre 2023 è appunto dedicata alla "Scissione mediante scorporo (art. 2506,1 c.c.)".
Dato che la nuova disposizione disciplina espressamente il solo scorporo a favore di beneficiaria di nuova costituzione, la questione che viene posta è relativa all’ammissibilità o meno di uno scorporo a favore di beneficiaria già esistente.
Nell'orientamento, viene data una risposta affermativa, riconoscendosi la legittimità della scissione con scorporo anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti.
Ciò per una serie di ragioni:
Per quanto riguarda la disciplina di tale tipo di variante, non si può procedere - secondo la massima - ad una estensione automatica delle norme appositamente introdotte con l’art. 51 richiamato.
Alcune di queste, infatti, presuppongono che ogni beneficiaria sia di nuova costituzione e che non si ponga un problema di congruità tra la parte di patrimonio assegnata alla beneficiaria e la partecipazione assegnata alla scissa.
Qualora la beneficiaria preesistente non sia posseduta interamente dalla società scissa e non ricorra un’altra fattispecie caratterizzata da inesistenza o irrilevanza del rapporto di cambio, quindi, non può trovare applicazione la medesima disciplina dettata per la fattispecie di cui all’art. 2506.1 c.c. (scissione mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione), in forza dell’art. 2506- ter, comma 3, c.c., in quanto "la determinazione del rapporto di cambio assume rilevanza e rende quindi applicabile l’ordinaria disciplina di cui agli artt. 2501-quater, 2501-quinquies e 2501-sexies c.c.".
Come ulteriore precisazione sulla scissione mediante scorporo (sia a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti), la massima afferma altresì che detta operazione non richiede la perizia di stima ai sensi degli artt. 2343 e 2465 c.c., a meno che:
Per finire, i notai milanesi chiariscono che la scissione mediante scorporo può essere eseguita con assegnazione di qualsiasi componente del patrimonio della società scissa.
Questo, a prescindere dal fatto che l’oggetto dell’assegnazione sia qualificabile come ramo d’azienda.
La locuzione finale dell’art. 2506.1, comma 1, c.c., infatti - nella parte in cui prevede che la scissa effettui l’operazione “continuando la propria attività” - va intesa nel senso che essa individua come caratteristica della fattispecie "la circostanza che la società scissa non si estingua per effetto della scissione, bensì continui ad esistere".
Sulla tematica, si rammenta anche il recente studio con cui il Notariato ha fornito alcune prime linee interpretative per quanto riguarda il nuovo istituto, soffermandosi sulla sua disciplina e relative caratteristiche.
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