Non è possibile avvalersi della rivalutazione dei beni per i manufatti insistenti sull’area demaniale, in quanto manca l’iscrizione in bilancio.
E’ la conclusione contenuta nella risposta dell'agenzia delle Entrate n. 180, del 4 giugno 2019, in tema di rivalutazione dei beni d'impresa, la cui disciplina è stata rivista dalla legge di bilancio 2019, che ha permesso l’agevolazione per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
Il quesito riguarda la possibilità o meno, per il concessionario, di rivalutare alcuni beni d’impresa non iscritti in bilancio, perché realizzati da precedenti concessionari, e oggetto di devoluzione gratuita in favore dello Stato, al termine di scadenza della concessione demaniale marittima. Si precisa che i beni immobili sono stati trattati contabilmente come beni “di terzi” in bilancio.
L’analisi dell’Agenzia parte da quanto disciplinato dalla legge di bilancio 2019, che ammette la rivalutazione - come precisa anche la circolare 8/E/2019 - per i beni e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, con la sola esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
Quindi, poiché gli immobili sono stati classificati contabilmente tra quelli di terzi e non sono stati iscritti in bilancio, non è consentito avvalersi della rivalutazione per i manufatti che insistono sull’area demaniale e che saranno devoluti gratuitamente allo Stato al termine della concessione.
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