Istituiti i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati, oltre che il codice per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione.
Il tutto è avvenuto con la pubblicazione della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 del 30 aprile 2021.
L’articolo 110 del DL n. 104/2020 (Dl “Agosto”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e modificato dall’articolo 1, comma 83, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto, per i soggetti e alle condizioni ivi indicati, la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della Legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.
In particolare, il comma 6 del citato articolo 110 stabilisce che le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione (comma 3) e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati (comma 4) sono versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997.
Per consentire il versamento delle suddette imposte sostitutive, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti due codici tributo:
“1857” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
“1858” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”
Anche il decreto legge “Liquidità” (Dl n. 23/2020, art. 6-bis) ha previsto per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
In particolare, l’imposta sostitutiva sul saldo attivo della rivalutazione deve essere versata nella misura del 10% con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della Legge di bilancio 2020, in un massimo di tre o di sei rate di pari importo. Gli importi da versare possono anche essere compensati.
Per consentire il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:
Specifica la risoluzione n.29/E/2021 anche come il modello F24 deve essere compilato:
il codice tributo deve essere indicato nella sezione “Erario”;
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
avendo cura di inserire nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento per esteso, es. 2020.
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