Secondo il Consiglio di stato - sentenza n. 5234 del 14 luglio 2019 - il rito appalti “super-accelerato” è in linea con i principi comunitari e costituzionali.
In primo luogo, il Collegio amministrativo ha sottolineato come l’onere dell’immediata impugnazione dell’ammissione alla gara degli altri concorrenti ad una gara pubblica - di cui al comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. - non contrasta con il diritto europeo, “a condizione che i provvedimenti emessi in tale fase siano accompagnati dall’esposizione dei motivi pertinenti, così da garantire che gli interessati possano conoscere dei vizi di legittimità eventualmente verificatisi”.
Lo stesso non è nemmeno contrario ai principi costituzionali, “non essendo ingiustificatamente lesivo del diritto a contestare in giudizio gli atti della pubblica amministrazione garantito dal combinato disposto dei più volte citati artt. 24 e 113 Cost.”.
Il rito “super accelerato” in tema di appalti, si rammenta, è stato di recente soppresso dal DL “Sblocca-cantieri” (n. 32/2019), con riferimento ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del detto decreto.
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