Ritenute negli appalti e subappalti, le novità del Decreto fiscale

Pubblicato il 30 ottobre 2019

Il 26 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 252, il D.L. n. 124/2019 (cd. “Decreto fiscale”), recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Il testo, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, dovrà ora seguire il consueto iter di conversione in legge. Numerose le novità: dalle misure di contrasto all'evasione fiscale alle disposizioni in materia di giochi, passando per le modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa. In tal contesto, particolarmente interessanti risultano le misure adottate per contrastare l’utilizzo illecito di manodopera.

Infatti, all’art. 4 del menzionato decreto legge il legislatore introduce una misura che modifica le norme in materia di appalto per contrastare la somministrazione illecita di manodopera (art. 17-bis D.Lgs. 241/97). Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Appalto e subappalto, novità sul versamento delle ritenute

A decorrere dal 1° gennaio 2020, sarà onere del committente sostituto d’imposta - residente ai fini delle imposte dirette nello Stato italiano - al versamento delle ritenute fiscali trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici.

Tale obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dalle imprese di cui sopra, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Ritenute fiscali nell’appalto e subappalto, modalità di versamento

L’importo da corrispondere viene trasferito dall'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice al committente, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale. L’iban bancario o postale dovrà essere comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.

Successivamente, il committente verserà le somme ricevute con le consuete modalità (art. 19 del D.Lgs. n. 241/97), senza possibilità di compensarle con proprie posizioni creditorie, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è stato eseguito.

Appalto e subappalto, nuovo adempimento a carico del committente

Il “Decreto fiscale” all’art. 4, co. 5 prevede un’ulteriore adempimento. In pratica, entro il giorno 16 del mese successivo (scadenza ritenute fiscali), al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite Pec al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

Ritenute fiscali nell’appalto e subappalto, versamento diretto per opzione

Altra novità riguarda la facoltà di effettuare il versamento diretto delle ritenute da parte delle imprese esecutrici, in presenza dei seguenti requisiti (da certificare al committente informandolo dell'esercizio di tale opzione):

Reverse charge negli appalti e subappalti, novità del "Decreto fiscale"

Il “Decreto fiscale”, inoltre, ha esteso il reverse charge ad appalti e subappalti che prevedono l’utilizzo di manodopera. L’inversione contabile riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

 

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