Esclusa la risoluzione automatica del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata del lavoratore.
L’iter parlamentare del DDL Lavoro continua a riservare sorprese per aziende e professionisti del lavoro.
I lavori parlamentari sul provvedimento (A. C. 1532-bis) recante "Disposizioni in materia di lavoro"), dopo un lento avvio, sembrano aver ingranato la marcia.
Agli emendamenti approvati nelle sedute del 7 agosto 2024, dell’11 e del 17 settembre 2024, se ne sono aggiunti altri di sicuro rilievo e che hanno superato il vaglio della Commissione lavoro, nel corso della seduta del 19 settembre 2024.
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In particolare, si segnalano le impattanti modifiche all’articolo 9 del testo originario del DDL lavoro rubricato “Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro”, che integra l'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 con l’aggiunta del comma 7-bis.
Cosa prevede la nuova norma tanto attesa e auspicata dagli operatori del settore? Quali modifiche sono state apportate?
Prima di analizzare il contenuto della nuova disposizione del DDL Lavoro, va detto che, da tempo, aziende e professionisti del lavoro hanno sollecitato un intervento correttivo che miri a evitare comportamenti scorretti da parte del lavoratore.
È nota infatti la condotta di qualche lavoratore che si assenta dal luogo di lavoro ingiustificatamente, senza inviare un certificato medico o diverse comunicazioni giustificatrici al datore di lavoro, per essere licenziati per giusta causa e ottenere la NASpI.
L’attuale disciplina in materia di recesso di rapporto di lavoro consente, in caso di assenza ingiustificata e conseguente inadempimento contrattuale del lavoratore, al datore di lavoro di attivare l’iter disciplinare e di concluderlo, nei modi e nei tempi previsti, con l’irrogazione della sanzione massima del licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c. o articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604).
Il licenziamento per giusta causa:
E, ai costi datoriali non indifferenti, vanno poi aggiunte ulteriori conseguenze legate alle incertezze e ai rischi di un lungo e difficile contenzioso.
Il DDL lavoro colma la lacuna normativa con l’articolo 9, che aggiunge il comma 7-bis all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
Nel dettaglio, l’originario articolo 9 del DDL lavoro prevedeva la risoluzione (automatica) del rapporto di lavoro, imputabile a volontà del lavoratore, nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protraesse oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 5 giorni.
In tali casi, aggiungeva la norma, non si applica la procedura relativa alle dimissioni telematiche disciplinata dall’articolo 26 del richiamato D.Lgs. 151/2015.
Come evidenzia la Relazione illustrativa al provvedimento, la norma mira a riequilibrare le posizioni del datore di lavoro e del lavoratore in tutti quei casi in cui quest’ultimo effettivamente manifesti la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, ma non adempie alle formalità prescritte dalla legge, anche al fine di godere della fruizione della indennità di disoccupazione NASpI.
L’emendamento approvato dalla Commissione lavoro nel corso della riunione del 19 settembre 2024 sostituisce la norma originaria del DDL lavoro come da tabella seguente.
Articolo 9 del DDL lavoro Norma originaria |
Articolo 9 del DDL lavoro Nuova norma approvata |
«7-bis. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo». |
“7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.”
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In sintesi, la nuova formulazione del comma 7-bis all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 contiene le seguenti novità:
In conclusione, è evidente che le novelle approvate vanno nella direzione di apprestare maggiori tutele al lavoratore, affidando ad un ente terzo (l’INL) la decisione finale in ordine alla veridicità della comunicazione di assenza ingiustificata effettuata dal datore di lavoro e permettendo al lavoratore di dimostrare l'impossibilità di comunicare i motivi alla base della sua assenza.
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