Dopo l’entrata in vigore, lo scorso 30 giugno, del nuovo decreto legge n. 99/2021, che dispone una ulteriore proroga dei termini di riscossione, di accertamento, oltre che una nuova sospensione delle attività di notifica, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti, facendo seguito alla revisione del 28 maggio 2021 che teneva conto della proroga e delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021).
Vediamo, ora, quali sono le precisazioni rese a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, del Decreto legge n. 99/2021, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.
Con l’articolo 2 del suddetto Decreto legge è stato differito al 31 agosto 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 settembre 2021.
Specifica l’Agenzia che i pagamenti oggetto di sospensione non necessariamente dovranno essere effettuati in unica soluzione.
Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione si può anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2021, con possibilità in caso di dilazione in corso di pagare solo 9 rate e proseguire così il piano originario.
Durante il periodo di sospensione dei pagamenti, è prevista anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino al 31 agosto 2021.
Sono oggetto di sospensione anche le notifiche a mezzo PEC.
Sono altresì sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
A decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
La proroga della sospensione ha comportato l’allungamento automatico dello stop alle verifiche delle pubbliche amministrazioni, effettuate in base all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973.
Si tratta della sospensione delle “verifiche di inadempimenza” che la PA o le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre i pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5mila euro. Pertanto, durante il periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021, le Pa possono effettuare i pagamenti senza fare le suddette verifiche di inadempienza.
Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
Tra le Faq anche una precisazione sulla Rottamazione-ter e il Saldo e stralcio.
Si legge nella risposta n. 6, aggiornata al 2 luglio 2021, che il “Decreto Sostegni”, pur non modificando la data di scadenza delle singole rate contenute nell’originario piano di “Rottamazione-ter” (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre) e “Saldo e stralcio” (31 marzo e 31 luglio), ha fissato nuovi termini entro cui poter effettuare il pagamento per mantenere i benefici della misura agevolativa:
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