L’anomala ondata di calore che sta colpendo la penisola italiana può avere ripercussioni sulle attività lavorative, specialmente quelle maggiormente coinvolte dal rischio “calore”. A causa di problemi che possono sorgere nello svolgimento del lavoro, è possibile fare richiesta di cassa integrazione ordinaria.
L’Inps istruzioni ha diramato – con comunicato stampa del 26 luglio 2022 sfociato nel messaggio n. 2974/2022 (non pubblicato nel sito dell’istituto) - le istruzioni per la richiesta di Cigo in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate.
Con messaggio pubblicato in data 28 luglio 2022, n. 2999, si forniscono altri dettagli operativi.
Dunque, il raggiungimento di temperature sopra i 35 gradi, che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi dove non è possibile proteggersi dal sole oppure che comportano l’utilizzo di materiali e lavorazioni che non sopportano il forte calore, dà la possibilità di chiedere il trattamento di cassa integrazione ordinaria (CIGO).
Nella domanda va indicata la causale “eventi meteo”.
Tuttavia, spiega l’Istituto, anche temperature al di sotto dei 35 gradi sono idonee a presentare la richiesta di integrazione salariale in quanto il riferimento non deve essere solo alle temperature registrate dai bollettini meteo bensì a quelle “percepite” (complice l’elevato tasso di umidità) che, di norma, sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione svolta.
Inoltre, deve essere valutata anche l’incidenza che la temperatura determina in ordine al tipo di attività che si svolge.
E’ il caso di: lavori di stesura del manto stradale, lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione. In genere, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
Da menzionare anche i lavori che si svolgono in ambienti chiusi quando mancano sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
Nella motivazione del provvedimento adottato sono da inserire le valutazioni sopra riportate. Altresì, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica:
Mancando tali elementi, si deve ricorrere al supplemento istruttorio (articolo 11, comma 2, D.M. 15 aprile 2016, n. 95442).
Attenzione: il riconoscimento del ricorso alla Cigo nei casi suddetti avviene qualora le cause che hanno determinato la sospensione o la riduzione delle lavorazioni non siano imputabili allo stesso datore di lavoro.
Anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota 3783 del 22 giugno 2022, riprende la tematica affrontata nella nota n. 4639 del 2 luglio 2021 richiamando l’esigenza di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all’agricoltura e al florovivaismo, agli ambienti chiusi senza adeguata ventilazione.
Dunque, i controlli saranno diretti a prevenire i rischi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, dati dall’aumento di intensità e durata delle ondate di calore.
Infatti, ricade in capo al datore di lavoro l’obbligo (Dlgs 81/2008) di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”.
Se non vengono adottate apposite misure, in presenza di elevate temperature nei luoghi di lavoro specie nel caso di lavorazioni faticose e in assenza di adeguate pause di recupero, è più facile che si verifichino incidenti sul lavoro dovuti alla riduzione della concentrazione e attenzione dei lavoratori.
Con riferimento all’Inail, si ricorda che è stata pubblicata l’11 luglio scorso l’apposita guida per prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro.
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