Nel vigore dell’art. 391 c.p.p. - sostituito dall'art. 1 bis comma 1 lett. i) del D.l. n. 168/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 197/2016 – la decisione della Corte di Cassazione sull’estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza, deve avvenire all'esito di essa con la forma dell’ordinanza.
E’ questo il principio enunciato dalla Suprema Corte, Sezioni Unite civili, nell'ambito di un giudizio ove un avvocato aveva presentato ricorso in Cassazione – poi rinunciandovi - avverso la sentenza con cui il Cnf ne aveva confermato, quale sanzione disciplinare, la cancellazione dall’Elenco Speciale annesso Albo degli Avvocati. Stante la ritualità della rinuncia – conclude la sentenza n. 19169 del 2 agosto 2017 - il presente processo di Cassazione è stato dunque dichiarato estinto con ordinanza.
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