Il Tar del Lazio, sezione di Latina, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto al ricorso promosso da un dipendente della Pa ai fini del riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il rimborso della somma a titolo di spese legali sostenute per la difesa in un giudizio penale nel quale il deducente rivestiva la qualità di imputato.
I giudici amministrativi hanno escluso la propria giurisdizione sottolineando come per la questione in oggetto, concernente il rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, la giurisdizione appartenesse al giudice ordinario, quale giudice del lavoro.
La pretesa azionata – si legge nella sentenza n. 5 dell’11 gennaio 2018 – riguarda una questione di diritto attinente alla gestione del rapporto di lavoro, sorta durante lo svolgimento dello stesso, tale da ricondursi alla giurisdizione del giudice ordinario.
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