Nella riunione del 16 novembre 2023 del Consiglio dei ministri si sono trattati vari provvedimenti: da disposizioni in materia di sicurezza pubblica alla certificazione dei rischi fiscali (decreto su adempimento collaborativo) per passare alla revisione della disciplina e dell’organizzazione del contenzioso tributario.
La revisione del contenzioso tributario è uno dei cardini della delega per la riforma fiscale che ha le sue fondamenta nella legge n. 111/2023.
Come anticipato nel post “Stop alla mediazione tributaria nel riordino del processo tributario”, si evince che un punto importante è quello dall’abolizione del reclamo-mediazione, ora fissato nell’art. 17 bis del Dlgs 546/1992, consistente in una fase di confronto con l'amministrazione finanziaria per le controversie con un valore della lite fino a 50 mila euro prima di arrivare al processo vero e proprio.
Analizziamo le altre novità contenute nell’esame preliminare del decreto legislativo che si occupa del processo tra contribuente e fisco.
Con l’obiettivo di snellire, accelerare ed arricchire la fase cautelare si prevede l’impugnabilità delle ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
La novella dispone, nello specifico, che le pronunce cautelari del giudice monocratico siano reclamabili davanti alla Corte di giustizia di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della Corte di primo grado siano impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Dovrà darsi immediata comunicazione alle parti dell’ordinanza cautelare e l’impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione.
Inoltre, sia il giudice monocratico che collegiale hanno la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare.
Tra le priorità che si è posto il Governo, nel dettare le novelle disposizioni del contenzioso tributario vi è quella dell’informatizzazione.
Maurizio Leo, Vice ministro dell’Economia e delle Finanze, ha sottolineato come si sia voluti intervenire “spingendo molto sulla digitalizzazione” e facendo in modo che le udienze “sfruttino il canale digitale”.
Un primo intervento attiene alla testimonianza scritta dove si prevede che il testimone munito di firma digitale può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia Tributaria e sottoscriverlo, con l’apposizione della firma digitale, senza necessità di ulteriore autenticazione.
Per quanto riguarda l’assistenza tecnica, la parte che vuole conferire l’incarico al difensore può apporre la firma digitale all’atto. Inoltre, il difensore avrà la possibilità di deposito telematico della procura conferita su supporto cartaceo, attestandone la conformità.
Ancora, le comunicazioni di segreteria e le notificazioni dovranno essere effettuate con modalità telematiche, potenziando quindi l’utilizzo della PEC.
Litisconsorzio - Spinta anche ad una nuova ipotesi di litisconsorzio: si stabilisce, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti.
Si modifica l’articolo 19, comma 1-bis, Dlgs 546/1992, disponendo, al fine di contenere i tempi di conclusione della controversia tributaria, la non applicazione della regola del rimborso delle spese di giudizio a carico della parte soccombente quando oggetto del giudizio sia un atto impositivo per il quale il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio.
In sostanza, il contribuente non vedrà riconosciute le spese in suo favore anche in caso di soccombenza dell’Agenzia. Per avere il rimborso delle spese di giudizio, dunque, sarà necessario produrre i documenti fin dalla fase del contraddittorio.
In aggiunta, si dispone che la compensazione delle spese del giudizio, oltre che nel caso di soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate, arriverà anche quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
Viene stabilito che gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali devono essere redatti in modo chiaro e sintetico.
Tranne che in casi eccezionali, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori vanno sottoscritti con firma digitale.
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