Riforma Cartabia: processo civile e penale sotto la lente dell'INL

Pubblicato il 14 aprile 2023

Facendo seguito alla riforma operata dal legislatore in tema di giustizia civile e penale (c.d. riforma Cartabia), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 14 aprile 2023, n. 2563, ha fornito le prime indicazioni operative al proprio personale ispettivo sulle novità in materia di processo civile e penale.

Per quanto attiene al processo civile l’obiettivo della citata modifica legislativa è incentrato nel rendere i procedimenti ordinari di cognizione più snelli nel rispetto dei principi comunitari e del dettato di cui all’art. 111, Costituzione.

In particolare, anche a seguito delle ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 197/2022:

Per i procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicheranno le disposizioni precedentemente vigenti.

Processo civile: comunicazioni e notifiche

La procedura di notificazione è stata modificata dall’art. 3, comma 11, lett. b), c) d), e), del decreto legislativo n. 149/2022 ed impatta sugli artt. 137, 139, 147 e 149-bis, Cod. Proc. Civile.

Al riguardo è stato introdotto l’obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di apposito domicilio digitale come risultante da pubblici elenchi ovvero abbia eletto domicilio digitale ai sensi del D. lgs. n. 82/2005.

Quanto alle incidenze sull’art. 3-bis, L. n. 53/1994:

Diverse le modifiche apportate al codice di rito, tra cui si menzionano gli art. 136, 137, 139, 147 e 149-bis, c.p.c.

Processo civile: primo grado di giudizio

Con l’inserimento dei nuovi artt. 127-bis e 127-ter, c.p.c., il legislatore ha reso strutturali lo svolgimento dell’udienza a distanza – mediante collegamento audiovisivo – e la facoltà di sostituire l’udienza in presenza con quella cartolare, ovverosia mediante il deposito/scambio di note scritte.

Per quanto attiene al processo del lavoro - si legge nella nota INL 14 aprile 2023, n. 2563 - è da ritenere che l’unica udienza per cui sia precluso lo svolgimento a distanza sia quella in cui è prevista l’escussione di testimoni ma nulla osta, formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo.

Quanto ai termini ed alle modalità di svolgimento non vi sono sostanziali modifiche all’impianto strutturale del rito del lavoro di cui agli artt. 409 e ss., c.p.c. sicché rimangono valide le modalità ed i termini di costituzione di cui agli artt. 414, 415 e 416, c.p.c.

Sulla fase decisoria, invece, si segnala esclusivamente la nuova formulazione dell’art. 430, c.p.c., inerente il deposito della sentenza, che si limita a stabilire che quando il deposito è effettuato fuori udienza, lo stesso deve essere oggetto di immediata notifica alle parti.

Processo civile: impugnazioni innanzi la Corte d’Appello

Ai sensi del riscritto art. 434, c.p.c., le impugnazioni innanzi al giudice di seconde cure successive al 28 febbraio 2023 devono indicare, a pena di inammissibilità, e per ciascuno dei motivi, in modo chiaro, sintetico e specifico:

Modifiche al processo penale

Le modifiche al codice penale e di procedura penale, operate dal D. lgs. n. 150/2022, hanno diretta incidenza sull’attività di Polizia Giudiziaria.

Invero, il personale ispettivo, ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.lgs. n. 124/2004, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla norma, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria, quale soggetto specializzato in materia di tutela del lavoro. Dunque, laddove nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato gli ispettori dovranno raccogliere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, secondo le disposizioni proprie del codice.

Al riguardo si evidenzia che la c.d. riforma Cartabia, ha operato sulle seguenti materie:

Termini per la conclusione delle indagini preliminari

Ai sensi degli artt. 22, comma 1, lett. a), e 98, comma 1, lett. a), D. lgs. n. 150/2022, sono stati rimodulati i termini di durata delle indagini preliminari che, si rammenta, decorrono dalla data in cui il nome della persona alla quale è stato attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato.

In particolare, ai sensi dell’art. 405, comma 2, c.p.p., a seconda della gravità dei reati, la predetta durata sarà pari a:

Il Pubblico Ministero potrà, comunque, chiedere al giudice, la proroga dei suddetti termini laddove le indagini si dimostrino particolarmente complesse.
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