E’ del 5 ottobre 2022 il messaggio Inps n. 3649 con cui l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione dei flussi Uniemens del mese di ottobre in caso di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, CISOA, FIS e Fondi di solidarietà.
La legge n. 234/2021, ai commi da 191 a 220 dell’art. 1, ha infatti esteso dal 1° gennaio 2022 le misure previste dal D.Lgs. n. 148/2015 secondo i seguenti punti principali:
Per la compilazione del modello Uniemens l’Istituto chiarisce che i codici istituiti per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022 possono essere utilizzati anche sulla denuncia di competenza ottobre 2022.
Per i codici M026 (avente il significato di “versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”) e M032 (“versamento contributo CIGS anno 2022”), i datori di lavoro contrassegnati con il C.S.C. 1.01.06, vale a dire cooperative e consorzi agricoli tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per gli operai agricoli a tempi indeterminato assunti dal 1° gennaio 2022 o precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data, l’Inps conferma quanto chiarito con il precedente messaggio n. 2225/2022.
Per i datori di lavoro contraddistinti dai C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 (vale a dire aziende industriali tenute al versamento FIS), l’Istituto precisa che i codici “L029” e “L030”, erano stati istituiti unicamente per il recupero della contribuzione ordinaria FIS che, a norma dell’art. 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022, dal 1° gennaio 2022 sarebbero dovuti rientrare nell’ambito di applicazione della CISOA.
Detti datori di lavoro, che sino al 31 dicembre 2021 erano tenuti al versamento della contribuzione FIS, avrebbero avuto quindi diritto al recupero della contribuzione FIS (in quanto obbligati al versamento del contributo CISOA).
NOTA BENE: Tuttavia, il Ministero del Lavoro con circolare n. 76/2022 ha ritenuto che, in attesa dell’adozione del decreto interministeriale di disciplina dei criteri di accesso e di riconoscimento della CISOA, per i datori di lavoro del settore pesca permangono gli obblighi contributivi e quindi detti datori di lavoro sono a tutt’oggi tenuti al versamento della contribuzione FIS, utilizzando i codici sopra elencati.
Il codice “M033”, avente il significato di “versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”, può essere utilizzato solo dai datori di lavoro con più di cinquanta dipendenti aventi i C.S.C:
Tali aziende, se invece non occupino nel semestre di riferimento mediamente più di cinquanta dipendenti, devono versare la contribuzione FIS per il periodo gennaio 2022/giugno 2022 secondo le istruzioni illustrate nel messaggio n. 2637/2022.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".