Come risulta dall’ultimo report dell’INPS, l’agevolazione “Decontribuzione Sud” si è confermata essere nel 2023 “l’agevolazione di maggior impatto, quantomeno per il numero di dipendenti coinvolti”.
Operativa, ad oggi, fino al 30 giugno 2024, l’agevolazione si presenta molto vantaggiosa per i datori di lavoro, vuoi per la sua applicabilità estesa a tutti i rapporti di lavoro dipendente a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle regioni ammesse (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), vuoi per la cumulabilità, alle condizioni che vedremo, con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento vigenti.
Ed è proprio in virtù dell’ampio regime di cumulabilità accreditatole che la Decontribuzione Sud è applicabile anche laddove si sia operata la riduzione contributiva in edilizia 2024, confermata nella misura dell’11,50% per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023.
Con la circolare n. 13 del 17 gennaio 2024 l’INPS ha sbloccato la fruizione della riduzione contributiva per le imprese edili per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023, confermata, con decreto interministeriale 13 dicembre 2023, nella misura dell’11,50%.
L’agevolazione contributiva è riconosciuta ai datori di lavoro dei settori dell’industria (codici statistici contributivi da 11301 a 11305), dell’artigianato (codici statistici contributivi da 41301 a 41305) e per le attività contraddistinte con i codici ATECO 2007 da 412000 a 439909.
Sono escluse dalla riduzione contributiva le imprese per le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.
Alle imprese beneficiarie spetta una riduzione dell’11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e limitatamente ai soli operai occupati full time (per 40 ore a settimana), restandone pertanto esclusi gli operi impiegati part time e limitatamente ai lavoratori lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione di orario per contratto di solidarietà.
NOTA BENE: L’agevolazione non trova applicazione sul contributo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile (articolo 25, quarto comma, legge 21 dicembre 1978, n. 845).
Per il periodo che va da gennaio 2023 a dicembre 2023 il beneficio può essere fruito nelle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024 e i datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva fino al 15 maggio 2024, in via telematica, con il modulo “Rid-Edil”.
Alle imprese che possono beneficiare della riduzione contributivo è attribuito il codice di autorizzazione “7N”.
Le stesse imprese dovranno utilizzare, per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2023, in Uniemens il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
L’INPS, con la circolare n. 13 del 17 gennaio 2024, ha ribadito che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni come ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile (articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) o l’esonero per l’occupazione giovanile (articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
La Decontribuzione Sud o più specificatamente agevolazione contributiva per l’occupazione nelle aree svantaggiate del territorio nazionale (circolare n. 90 del 27 luglio 2022, circolare n. 33 del 22 febbraio 2021 e messaggi successivi) è un aiuto di Stato, concesso su autorizzazione della Commissione Europea.
NOTA BENE: La misura è autorizzata fino al 30 giugno 2024 (Commissione europea C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023 e INPS, messaggio n. 4695 del 28 dicembre 2023).
La Decontribuzione Sud non è un incentivo all’assunzione spettando in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, instaurati e instaurandi, a condizione che la sede di lavoro sia situata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’agevolazione contributiva si applica ai datori di lavoro privati (esclusi gli enti pubblici economici), anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, nonché del settore finanziario.
I datori di lavoro con sede legale in una regione diversa dalle regioni ammesse ma con presenti una o più unità operative ubicate nelle regioni ammesse devono richiedere all’INPS l’attribuzione del codice autorizzazione “0L”.
Fino al 31 dicembre 2025, l’esonero è riconosciuto nella misura del 30%, da applicarsi della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (IVS), senza individuazione di un tetto massimo mensile.
Non sono sgravabili i premi e i contributi dovuti all’INAIL e le cd. contribuzioni minori se dovute (contributo, Fondo TFR, contributo ai Fondi di solidarietà, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e contributo pari allo 0,30% destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali).
Come evidenziato dall’INPS, Decontribuzione Sud è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente:
Decontribuzione Sud è cumulabile sia con altre agevolazioni di tipo sia con incentivi di tipo economico.
In presenza di un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione di diversa agevolazione, il datore di lavoro potrà procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta a proprio carico.
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