Rider, negata la rappresentatività UGL-Assodelivery

Pubblicato il 19 luglio 2021

Stop al CCNL sottoscritto da UGL e Assodelivery per i ciclofattorini. Secondo il Tribunale di Bologna, l’accordo siglato è privo di ogni rappresentatività e dunque non può essere applicato.

La decisione del Tribunale di Bologna è stata adottata a conclusione di un ricorso per condotta antisindacale promosso da Nidil, Filcams e Filt Cgil, tesi accolta dal tribunale che ha dichiarato il carattere discriminatorio e antisindacale del recesso dai rapporti di lavoro dei riders che si erano dichiarati indisponibili ad aderire al CCNL Ugl-Riders per l'iscrizione a un sindacato che non riconosce il suddetto contratto.

La sentenza è di segno opposto alla decisione del giudice del lavoro di Firenze che, con decreto n. 2425 del 9 febbraio 2021, rigettava il ricorso presentato da Nidil Cgil Firenze, Filt Cgil e Filcams Cgil, con cui le associazioni sindacali chiedevano l'annullamento degli accordi e la condanna di Deliveroo Italy per condotta antisindacale.

Ciclofattorini, requisito della maggiore rappresentatività comparativa

Alla luce del combinato disposto degli artt. 2 e 47 quater del D.Lgs. n. 81/2015, il giudice – con ordinanza del 30 giugno 2021 - osservava che condizione essenziale per la disapplicazione delle tutele economiche previste dalla richiamata normativa a favore dei rider è la previsione di una specifica disciplina da parte di accordi collettivi nazionali stipulati da sigle sindacali “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Poiché, tuttavia, Ugl rider non possiede il requisito della maggiore rappresentatività comparativa, la relativa disciplina contrattuale collettiva risulta illegittima e le azioni conseguenti adottate da Deliveroo Italy sono discriminatorie e antisindacali.

Rider e co.co.co., si applica la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato

La decisione è stata presa a valle della valutazione dell’applicabilità ai rider dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, dato che l’azione è stata promossa da alcune sigle sindacali contro la società di consegne a domicilio Deliveroo Italy, che aveva imposto ai rider l’applicazione del Ccnl firmato da Assodelivery e Ugl rider il 15 settembre 2020, disponendo l’interruzione del rapporto con i ciclofattorini dissenzienti.

La prestazione dei rider ricade nello schema della co.co.co. attraverso piattaforme digitali, alla quale si applica la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Tra le norme che sono ricomprese in questo ambito rientra, secondo il Tribunale di Bologna, la tutela offerta dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori per la repressione dei comportamenti diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale.

Il giudice afferma, in questo senso, che l’art. 28 non è una norma a carattere meramente processuale, in quanto essa individua e tutela beni giuridici di rilevanza costituzionale quali la libertà sindacale e il diritto di sciopero, che rientrano a pieno titolo nella disciplina sostanziale del rapporto di lavoro subordinato esteso ai collaboratori continuativi organizzati dal committente.

Il giudice di Bologna osserva, inoltre, che i comportamenti antisindacali hanno sovente una portata plurioffensiva, nel senso che da essi deriva un pregiudizio per i diritti del singolo lavoratore e non solo per la libertà e l’attività sindacale. Ne è tipica espressione il caso del licenziamento antisindacale, che colpisce l’organizzazione sindacale limitandone l’agibilità in azienda e il lavoratore a cui è cancellato il rapporto di lavoro.

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