Il tribunale di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 1018 pubblicata il 20 aprile 2022, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti propri del lavoro subordinato all’attività lavorativa dei rider, con la conseguente estensione agli stessi delle tutele che detto riconoscimento comporta.
Il caso prende le mosse dalla stipula tra un rider e la società Deliveroo Italia di un contratto di lavoro autonomo, per il quale l’attore chiedeva invece il riconoscimento di contratto di lavoro subordinato o, almeno, l’applicazione dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, a norma del quale la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Oggetto del contratto era il prelievo da parte del rider di cibo presso ristoranti, proposto tramite applicazione informatica, e la consegna dello stesso tramite bicicletta o altro mezzo di trasporto.
Proprio per la presenza dell’applicazione informatica, e del relativo algoritmo che gestiva in modo stringente e puntuale la prestazione lavorativa, il tribunale ha accolto la richiesta della parte ricorrente in quanto è emerso che la stessa lavorava all’interno e per le finalità di un’organizzazione della società titolare della piattaforma senza esercitare alcuna influenza né assumere alcun rischio d’impresa, elemento quest’ultimo caratterizzante il lavoro autonomo.
La prestazione lavorativa, inoltre, era organizzata dall’esterno per quel che riguardava la modalità di esecuzione i tempi e i luoghi del lavoro, non essendo peraltro libero l’accesso alle fasce orarie di prenotazione da parte del rider, condizionato altresì dal punteggio posseduto secondo gli indici di prenotazione.
Infine, era previsto un sistema di penalizzazione, con decurtazione del punteggio, in caso di ritardi nella consegna.
Va inoltre considerato, secondo il tribunale, che il rider, per ricevere la proposta di consegna, doveva trovarsi nelle vicinanze del locale e che la piattaforma gli indicava dove recarsi per ritirare il prodotto e dove consegnarlo, controllandone la posizione attraverso il sistema di geolocalizzazione.
In base a tali argomenti è stata quindi riconosciuta la natura subordinata del rapporto senza che possa rilevare la facoltà concessa al rider di rifiutare la singola prestazione, giudicata non rilevante.
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