Richiesta la certificazione verde Covid-19 per i partecipanti dei PUC

Pubblicato il 02 novembre 2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota 29 ottobre 2021, n. 8526, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni normative in tema di green pass, per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che partecipano ai Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Anche ai beneficiari del RDC che partecipano al PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza. Il datore di lavoro, infatti, è obbligato a comunicare al soggetto tutti i pericoli e rischi specifici presenti sul luogo di lavoro ed è tenuto a prevenire e ridurre al minimo i rischi, adottando tutte le misure necessarie per la tutela dei lavoratori.

Con la diffusione dell’epidemia da SARS-CoV-2, è stato esteso l’obbligo del green pass a tutti i lavoratori pubblici e privati; pertanto, con la presente nota si comunica che il possesso della certificazione verde (da esibire su richiesta) è richiesto anche ai partecipanti dei PUC.

L’obbligo non è previsto per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

I soggetti che al momento dell’accesso al luogo di lavoro risultino privi di green pass, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, ovvero non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Durante tale periodo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma non percepisce retribuzione, né altro compenso o emolumento.

Con riferimento ai beneficiari che non intendono dotarsi di green pass, al fine di evitare la decadenza potrà essere suggerito preventivamente di rinunciare al Reddito di Cittadinanza, per poter ripresentare la domanda non appena la certificazione non sarà più ritenuta necessaria in termini di legge o nel momento in cui ne saranno in possesso.

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