Il 28 febbraio 2018 la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 6, con la quale si vuole fare ordine in materia di formazione obbligatoria continua dei revisori legali iscritti nel registro per l'anno 2018.
I chiarimenti si sono resi necessari alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.
Le istruzioni fornite dal Mef, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, interessano tanto i “formati”, ossia i revisori legali, che i formatori.
Specifica la Ragioneria generale dello Stato che la norma, di cui al comma 5, art. 5 del predetto decreto, deve essere interpretata in senso letterale, pertanto: ogni anno il revisore deve maturare almeno 20 crediti per un minimo di 60 nel triennio, senza possibilità né di compensarli con quelli eventualmente totalizzati in eccesso l’anno prima, né di recuperarli l’anno successivo se non maturati nell’anno di riferimento.
Inoltre, nel 2018 si dovranno maturare 40 crediti, sia i 20 di quest’anno sia i 20 relativi al 2017, che dovranno ora essere recuperati dopo la proroga concessa dalla stessa Ragioneria a causa dei ritardi nell'avvio del sistema di formazione.
Quindi, chi non è riuscito a centrare l’obiettivo minimo nel primo anno di debutto del nuovo obbligo formativo, ed ha sfruttato la proroga al 2018, dovrà completare tutta la formazione entro quest’anno, per essere in regola. Il revisore potrà, quindi, imputare i crediti del 2018 anche al 2017 se lo scorso anno si è chiuso con un debito formativo.
Dei 20 crediti da maturare all'anno, almeno dieci devono essere nelle cosiddette materie caratterizzanti:
gestione del rischio e controllo interno;
principi di revisione nazionali e internazionali;
disciplina della revisione legale;
deontologia e indipendenza e tecnica professionale della revisione.
Confermata la regola di un’ora di formazione per ogni credito, che può, però, essere acquisito anche senza affrontare la prova finale.
Relativamente agli enti che impartiscono la formazione, la circolare n. 6/2018 conferma il quadro generale già adottato per l’anno precedente. Restano validi, infatti, i canali di formazione alternativi previsti dalla legge e già disponibili nel 2017, ossia:
- la formazione diretta del Ministero dell’Economia e delle finanze;
- la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati;
- la frequenza di eventi formativi realizzati dall'ordine professionale di appartenenza o dalle società di revisione presso cui si svolge l'attività.
I corsi potranno essere tenuti a distanza oppure in aula ed è prevista anche la possibilità dello svolgimento in entrambe le modalità.
I contenuti dei corsi devono essere quelli elencati nel programma annuale 2018. Eventuali temi che, pur riguardando la revisione legale, non sono inclusi nel programma suddetto non possono essere oggetto di un corso di formazione valido ai fini della Fpc.
La Ragioneria genrale dello Stato, nella nuova circolare, ribadisce la necessità di un “maggior rigore” nell’attività di accreditamento degli enti per la formazione. Infatti, non potranno essere accreditati enti che non abbiano almeno due dipendenti stabili e non si assumano direttamente la responsabilità per i programmi di formazione.
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