Il Ministero dell’Interno, con parere pubblicato online sul proprio sito web, chiarisce la decorrenza della nuova disciplina prevista dall'articolo 57-ter del Decreto fiscale (Dl 124/2019, conv. L. 157/2019).
La norma ha modificato l’articolo 16 del Decreto legge n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, in materia di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario.
Nello specifico, è stato inserito un nuovo comma 25-bis che sancisce che “in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di piu' elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento”.
Sollecitato dal quesito di un Comune, il cui organo collegiale di revisione contabile è in regime di prorogatio, che chiedeva se fosse possibile per il Consiglio esercitare la facoltà di cui al suddetto comma 25-bis dell'art. 16, del D.L. 138 del 2011, di eleggere il presidente dell'organo tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al D.M. n. 23 del 2012 e, in tal caso, se l'estrazione avvenuta il 21 novembre 2019, per il rinnovo del citato organo di revisione, sia valida o se si debba procedere ad una nuova estrazione, il Viminale ha fornito il proprio parere.
Nel documento pubblicato il 30 gennaio 2020, si legge che la disposizione del nuovo articolo 25-bis, riguardante il nuovo sistema di scelta di presidente, "esplica i suoi effetti in via diretta dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto e non è subordinata alla modifica tramite decreto ministeriale".
Pertanto, dal 25 dicembre 2019 (data di entrata in vigore della Legge n. 157/2019), anche in caso di sostituzione del presidente di un collegio già in carica, il Consiglio dell'ente locale può procedere con il nuovo sistema di scelta del presidente del collegio.
Viceversa, non è invece immediatamente applicabile la normativa nella parte in cui prevede la formazione dell'elenco dei revisori contabili su base provinciale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".