Il decreto del ministero della Giustizia – n. 63 del 19 gennaio 2016 – dal titolo “Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale” è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 103 del 4 maggio 2016.
L'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di revisore legale è stato disciplinato dall’articolo 4 del Dlgs 39/2010, che prevede anche il suddetto Regolamento. A distanza di anni, quindi, è stato emanato il decreto attuativo, chiamato a regolamentare il nuovo esame di idoneità professionale per l'iscrizione al Registro dei revisori.
Le nuove regole entreranno in vigore dal 19 maggio 2016.
Per l'iscrizione al Registro dei revisori legali è necessario aver superato un esame, che consiste in prove scritte ed orali volte ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie per l'esercizio della professione.
Sono ammessi a sostenere l'esame coloro che:
- hanno conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal MEF;
- sono in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio.
Sono ammessi anche coloro che, alla data di pubblicazione in GU del Regolamento, hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall'articolo 5 del Dpr 6 marzo 1998, n. 99, come pure coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall'articolo 5 del Dpr 6 marzo 1998, n. 99, ed abbiano, alla data di presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.
Secondo il decreto n. 63/2016, ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori sono esonerati dalle prove scritte e orali previste in campo economico e giuridico coloro che hanno già superato l’esame di Stato da dottore commercialista ed esperto contabile, mentre dovranno sostenere le prove scritte ed orali sulle materie tecnico-professionali e della revisione, incluso un quesito a contenuto pratico attinente l’esercizio della revisione legale.
I soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato sono esonerati dalla sola prova scritta e orale in materia giuridica.
Da ultimo, vi è un esonero totale dall'esame per l'iscrizione nel Registro revisori per chi ha superato un esame teorico-pratico, presso la Scuola nazionale della Amministrazione, avente ad oggetto le materie economico-giuridiche.
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