Responsabilità penale dell’amministratore di condominio per lesioni personali a terzi

Pubblicato il 08 settembre 2012 L’amministratore di condominio ha il dovere di attivarsi per rimuovere l’eventuale situazione di pericolo per l'incolumità dei terzi e tale obbligo non è, peraltro, affatto subordinato alla preventiva deliberazione dell'assemblea condominiale.

E’ quanto sottolineato dalla Suprema corte con sentenza n. 34147 del 6 settembre 2012, depositata con riferimento ad una vicenda in cui un amministratore condominiale era stato coinvolto in un procedimento penale per lesioni personali gravi causate ad una passante, in conseguenza della mancata manutenzione da parte del condominio di un avallamento per lo scolo delle acque che fluivano in un tombino.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Installatori e manutentori piscine Conflavoro - Stesura dell'1/2/2023

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro

07/10/2024

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

07/10/2024

Omissione e evasione contributiva: sanzioni, accertamento e compliance

07/10/2024

Adempimento collaborativo: codice di condotta senza firme

07/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy