Giunto in Gazzetta Ufficiale il decreto Mimit che sancisce il debutto del registro dei titolari effettivi. Con il provvedimento del 29 settembre 2023 del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023) può dirsi operativo l’obbligo da parte delle imprese di comunicare l’effettivo titolare dell’ente.
A prevederlo è stato il decreto del Mef/MiSE n. 55 dell’11 marzo 2022 con il fine di combattere l'utilizzo del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Dopo tale provvedimento ne sono seguiti altri e nello specifico:
Ora con il decreto che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, si completa il quadro normativo.
Si riepiloga quanto è stato previsto in materia di registro dei titolari effettivi.
Come detto, a fini antiriciclaggio, alcuni soggetti sono tenuti a comunicare il titolare effettivo ossia la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.
L’onere grava su:
E’ l’articolo 4 del Dm n. 55/2022 che indica cosa si deve comunicare: i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo dell’ente.
Con riferimento alle imprese dotate di personalità giuridica, deve anche aggiungersi:
Per quanto riguarda i trust e gli istituti giuridici affini, va comunicato anche il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico.
E’ incombenza che ricade sull’amministratore nel caso di impresa con personalità giuridica.
Se si tratta di fondazione, il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti che hanno la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.
Per i trust, l’onere dell’invio dei dati spetta al fiduciario mentre per gli istituti giuridici affini, alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti.
NOTA BENE: Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per l’invio del modello di comunicazione del titolare effettivo.
Pertanto non è consentito delegare a professionisti tale obbligo; questi possono solo provvedere alla trasmissione telematica del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato.
Con decreto MiMIT del 12 aprile 2023 sono state fornite le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa.
Va detto, infatti, che i soggetti tenuti all’invio dei dati del titolare effettivo al Registro Imprese devono utilizzare il modello di comunicazione unica di impresa (Comunica).
Per rendere pienamente operativo il registro dei titolari effettivi delle imprese riguardante i dati di persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini, si è reso necessario pubblicare il decreto de 20 aprile 2023, relativo agli importi dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio per gli adempimenti previsti.
In particolare, sono stati stabiliti appositi diritti di segreteria per:
Invece, è il decreto Mimit del 16 marzo 2023 che ha approvato i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva.
Tali modelli hanno una forma più snella e sostituiscono quelli approvati con decreto MiSE del 24 giugno 2016.
Per presentare la pratica è possibile utilizzare “DIRE”, strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica; all’interno va scelta la pratica del Titolare Effettivo e va indicata l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione; si termina con la comunicazione dei dati del titolare effettivo.
ATTENZIONE: E’ necessaria la firma digitale.
A sancire l'avvio della procedura è il decreto del 29 settembre 2023 del Mimit, pubblicato in GU del 10 ottobre.
Dunque, la scadenza è fissata all'11 dicembre 2023.
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.
Questa viene ridotta ad un terzo qualora la comunicazione avvenga nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini stabili dalla legge.
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