Attiene alla tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici la risposta n. 346 fornita dall’Agenzia delle Entrate in data 17 maggio 2021.
In merito alla tenuta di registri e libri contabili tenuti con sistemi informatici, il modificato DL n. 357/1994 dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è considerato regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:
- sia aggiornato sui supporti elettronici;
- sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
Inoltre, i registri e libri contabili sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972; ma i modi con cui assolvere a tale imposta cambiano a seconda se i detti registri siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica.
In questo caso, la tassa è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine.
Il versamento può avvenire:
Differentemente, invece, si calcola l’imposta di bollo se registri contabili e libri sociali sono tenuti in modalità informatica: ai sensi del DM 17 giugno 2014, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Inoltre:
Si segnala che con altra precedente risposta - n. 236/2021- l’Agenzia aveva specificato che la tenuta e la conservazione dei documenti sono da considerarsi concetti e adempimenti distinti nel caso in cui, secondo la disciplina in vigore, i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico.
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