Sono escluse dal regime fiscale agevolato dedicato ai lavoratori impatriati le somme che non sono corrisposte a fronte di un’attività lavorativa vera e propria svolta nel territorio dello Stato.
È questa la conclusione a cui giunge l'Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 152/2024
Viene chiarito infatti che sono escluse dallo speciale regime di imposizione fiscale dei lavoratori impatriati quelle somme che non sono strettamente correlate ad una prestazione di lavoro, sicché devono intendersi escluse, ad esempio, le borse di studio corrisposte in esecuzione di percorsi formativi o di addestramento professionali.
Tali redditi, sebbene assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono derivanti dallo svolgimento di attività formative e non dallo svolgimento di un’attività lavorativa.
Nel caso di specie, l’istante ha richiesto chiarimenti circa l’applicazione del regime agevolato in argomento, specificando che lo stesso è rientrato nel territorio nazionale per frequentare un percorso di studio nel quale erano previsti tirocini quali completamento della formazione accademica che non costituiscono rapporti di lavoro, ma sono periodi di formazione e di orientamento al lavoro.
L’Amministrazione finanziaria, richiamando i precedenti orientamenti di prassi contenuti nelle circolari n. 17/E del 2017 e n. 33/E del 2020, ha evidenziato che possono accedere al beneficio coloro che trasferiscono la residenza in Italia prima ancora di iniziare lo svolgimento di attività lavorativa, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi e che l’anzidetta attività di lavoro si considera iniziata, se trattasi di lavoro dipendente, alla data da cui decorrono l’obbligo della prestazione lavorativa e l’obbligo di remunerazione.
Possono, altresì, essere oggetto di agevolazione anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative intraprese in periodi d’imposta successivi al rientro – sebbene nel rispetto del quinquennio agevolabile -, purché derivanti da attività di lavoro esercitate contemporaneamente al momento dell’impatrio o da attività aggiuntive intraprese in momenti successivi all’impatrio.
Pertanto, valutato il quadro normativo e di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le disposizioni inerenti al regime speciale per i lavoratori impatriati sono finalizzate esclusivamente ad agevolare i redditi derivanti da un’attività lavorativa in Italia svolta da parte di soggetti che vi trasferiscono la residenza fiscale, risultando conseguentemente non applicabile tale disciplina alle indennità percepite per la partecipazione a tirocini connessi a percorsi di formazione o addestramento professionale.
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