Regime OSS. Fatturazione e status di esportatore abituale

Pubblicato il 06 ottobre 2022

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, in materia di regime OSS, circa la possibilità di avvalersi della dispensa dagli obblighi previsti per le operazioni OSS che, sebbene effettuate da un esportatore abituale, non siano dallo stesso utilizzate per la determinazione dei requisiti necessari ad acquisire detto status e considerate ai fini della quantificazione del plafond spettante.

Regime OSS ed esonero della documentazione

Una società, che svolge attività di commercio elettronico indiretto, ha optato per il regime speciale OSS ed ha registrato i corrispettivi delle relative operazioni senza emissione di fattura, in virtù della dispensa prevista per chi opta per tale regime. Inoltre tali operazioni non sono confluite nella dichiarazione annuale Iva nazionale 2022 per il 2021. Infatti lo status di esportatore abituale gli derivava per effetto di altre operazioni non imponibili effettuate e possedeva il plafond disponibile sufficiente per il recupero del credito Iva maturato.

Si chiede se tale comportamento sia corretto, alla luce di quanto affermato nella riposta agenziale n. 802/2021.

L’Agenzia delle Entrate rammenta che con tale documento di prassi ha ammesso che il soggetto in regime OSS possa beneficiare, per le operazioni ad esso assoggettate, anche del regime nazionale previsto per gli esportatori abituali, se in aggiunta alla documentazione delle operazioni OSS, adotti la fatturazione e la contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.

Però, se le operazioni OSS non sono utili ai fini del regime agevolativo nazionale, non considerandole per l'adozione dello stesso, non occorre documentare le stesse anche in base alle norme nazionali.

Dunque, nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 493 del 5 ottobre 2022, si afferma che è possibile avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond nel limite delle altre operazioni che ne diano il diritto, anche se il contribuente che non ha fatturato e documentato le operazioni OSS nelle modalità ordinarie.

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