L’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario, con specifico riferimento alla lettera d) del comma 57 della Legge n. 190/2014.
Tale norma, infatti, prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Nella risposta ad interpello n. 504/2019, il caso esaminato è quello di una Srl composta da quattro professionisti: ciascuno titolare di una quota pari al 25% e ciascuno intenzionato ad aprire una partita Iva per poi fatturare il compenso per l’opera svolta direttamente alla società.
Riguardo a tale fattispecie, si chiedono all’Amministrazione finanziaria:
In relazione al primo quesito, l’Agenzia specifica che occorre avere, in ogni caso, riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione.
Nel caso in esame, ciascuno dei soci detiene il 25% delle quote societarie e tra gli stessi non vi sono vincoli di parentela, pertanto non sarebbe integrato il requisito del "controllo diretto o indiretto" previsto dalla seconda parte della lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014.
Dunque, la causa ostativa non risulta sussistere, in quanto nessun professionista deteneva una partecipazione di controllo. Tuttavia, ciò non esclude l’esistenza del controllo di fatto, che però non è verificabile tramite la sola istanza di interpello.
Circa il quesito sull’abuso di diritto, l'Agenzia ritiene che risultino insussistenti i presupposti per la valutazione degli elementi costitutivi delle fattispecie cd. abusive, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000.
Affinchè sia integrata l’ipotesi di abuso di diritto è necessario che dal comportamento tenuto dal contribuente emerga un vantaggio fiscale.
Ma dato che il risparmio d'imposta conseguito dall'adesione al regime forfetario è in linea con la ratio sottesa al medesimo regime agevolato, non si configura un indebito vantaggio fiscale ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000. Dunque, con la scelta del regime forfetario, non si incorre in un comportamento abusivo.
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