Regime forfetario: tra le cause ostative il controllo di fatto della Srl

Pubblicato il 29 novembre 2019

L’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario, con specifico riferimento alla lettera d) del comma 57 della Legge n. 190/2014.

Tale norma, infatti, prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Nella risposta ad interpello n. 504/2019, il caso esaminato è quello di una Srl composta da quattro professionisti: ciascuno titolare di una quota pari al 25% e ciascuno intenzionato ad aprire una partita Iva per poi fatturare il compenso per l’opera svolta direttamente alla società.

Riguardo a tale fattispecie, si chiedono all’Amministrazione finanziaria:

Regime forfetario, controllo diretto valutato in base all’attività svolta. Non c'è abuso di diritto

In relazione al primo quesito, l’Agenzia specifica che occorre avere, in ogni caso, riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione.

Nel caso in esame, ciascuno dei soci detiene il 25% delle quote societarie e tra gli stessi non vi sono vincoli di parentela, pertanto non sarebbe integrato il requisito del "controllo diretto o indiretto" previsto dalla seconda parte della lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014.

Dunque, la causa ostativa non risulta sussistere, in quanto nessun professionista deteneva una partecipazione di controllo. Tuttavia, ciò non esclude l’esistenza del controllo di fatto, che però non è verificabile tramite la sola istanza di interpello.

Circa il quesito sull’abuso di diritto, l'Agenzia ritiene che risultino insussistenti i presupposti per la valutazione degli elementi costitutivi delle fattispecie cd. abusive, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000.

Affinchè sia integrata l’ipotesi di abuso di diritto è necessario che dal comportamento tenuto dal contribuente emerga un vantaggio fiscale.

Ma dato che il risparmio d'imposta conseguito dall'adesione al regime forfetario è in linea con la ratio sottesa al medesimo regime agevolato, non si configura un indebito vantaggio fiscale ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000. Dunque, con la scelta del regime forfetario, non si incorre in un comportamento abusivo.

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