Regime di franchigia IVA e piccole Imprese: decreto legislativo di attuazione

Pubblicato il 03 settembre 2024

Dalla riunione del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024, è giunto il decreto legislativo attuativo della direttiva UE n. 2020/285, che rivede la precedente direttiva IVA per quanto riguarda il trattamento fiscale per le piccole imprese, e della direttiva UE n. 2022/542 che rivede le norme sulle aliquote IVA.

L’operatività è prevista dal 1° gennaio 2025.

In dettaglio, il decreto prevede l'adozione di un sistema di franchigia transfrontaliero IVA per le piccole imprese che, pur operando in Italia, hanno la loro sede principale in un altro Stato membro dell'UE, e viceversa. Questo regime non si applica alla vendita di veicoli.

Il limite di fatturato per l'applicazione di questo regime è fissato a 100.000 euro all'interno dell'UE, con un limite specifico per l'Italia di 85.000 euro.

Il decreto introduce anche modifiche relative all'IVA su servizi digitali come lo streaming, specificando che tali servizi sono soggetti a IVA in Italia quando il cliente finale è residente o domiciliato in Italia, modificando così le regole tradizionali che legano l'IVA al luogo fisico dell'evento o della prestazione. In modo analogo, per eventi virtuali come concerti o conferenze scientifiche, la prestazione di servizi è considerata eseguita in Italia se il cliente è un'entità commerciale stabilita nello stesso paese.

Ora, lo schema di decreto legislativo è stato presentato alle Commissioni Parlamentari per il parere, prima di essere ufficialmente approvato.

Regime speciale transfrontaliero per piccole imprese

Come anticipato, la Direttiva UE 2020/285 stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, il regime speciale per le piccole imprese sarà applicabile per le entità registrate in uno Stato Membro dove è richiesto il pagamento dell'IVA, purché il loro fatturato annuo non ecceda il limite nazionale di 85.000 euro.

L'aspetto più rivoluzionario della Direttiva UE 2020/285 è l'introduzione di un regime di franchigia IVA transfrontaliero. Questo permette alle piccole imprese non residenti di godere delle stesse condizioni di esenzione offerte in uno Stato membro che ha adottato questo regime, a condizione che il loro fatturato rimanga inferiore alla soglia europea di 100.000 euro e alla soglia nazionale specificata dallo Stato membro in cui si richiede l'esenzione.

La direttiva stabilisce quindi due livelli di applicazione:

Questa innovazione elimina una barriera precedentemente critica che limitava la concorrenza, rimuovendo ostacoli per le piccole imprese non stabilite che cercavano di accedere alle esenzioni.

Previste anche misure di semplificazione che consentono di rendere gli oneri amministrativi proporzionati per le piccole imprese che beneficiano della franchigia.

Va segnalata una semplificazione rilevante: per effettuare operazioni in regime piccole imprese transfrontaliero è sufficiente che il soggetto passivo sia identificato nel proprio Stato di stabilimento.

Le piccole imprese che intendano usufruire dell’esenzione anche in altri Stati Membri, devono adempiere ad obblighi informativi di carattere periodico quali l’obbligo delle comunicazioni trimestrali.

Dunque l’attuazione dl regime Iva proposto per le piccole imprese avviene attraverso due livelli principali:

- adeguamenti alla normativa esistente. La prima fase comporta modifiche alla legge n. 190 del 2014, che stabilisce il regime forfettario in Italia;

- introduzione di nuove norme nazionali. È stato creato un nuovo titolo, il V-ter, nel decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce il nuovo regime di esenzione IVA. Questo titolo si articola in due parti: una regola l'applicazione del regime di esenzione IVA nazionale per le aziende situate in altri Stati membri dell'UE, e l'altra per le aziende italiane che operano in altri Stati membri.

Regime di esenzione IVA nazionale per le aziende situate in altri Stati membri dell'UE

Viene indicato il metodo con cui si calcola il fatturato di un'entità commerciale per decidere se essa possa qualificarsi o meno per il regime di esenzione IVA, come indicato nella direttiva IVA, in particolare all'articolo 288.

Per questa valutazione, vengono inclusi tutti i movimenti commerciali dell'entità, sia a livello di Stato membro che nell'intera Unione Europea, escludendo solo specifiche transazioni come definito dall'articolo 288, paragrafo 2, e altre operazioni esenti specificate nell'articolo 10.

In questo contesto, la Direttiva 2020/285 specifica che il limite per l'accesso al regime di esenzione IVA transfrontaliero si basa sul totale delle operazioni realizzate sia nel paese di esenzione che nell'UE, considerando queste operazioni al momento in cui vengono effettuate.

Ne consegue che, in base al quadro normativo in vigore dal 1° gennaio 2025:

Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà individuare le modalità attuative di tale regime.

Regime di franchigia IVA nazionale da parte dei soggetti non stabiliti

La Sezione I del nuovo Titolo V-TER è relativa all’ipotesi di applicazione del regime di franchigia IVA nazionale da parte dei soggetti non stabiliti.

L'Italia concede l'esenzione IVA alle imprese di altri Stati Membri su richiesta. Generalmente, l'esenzione IVA viene accordata seguendo le stesse condizioni applicate ai contribuenti sotto il regime forfettario definito dalla legge n. 190 del 2014. Di conseguenza, questo regime è limitato esclusivamente a individui non residenti.

Ecco i requisiti per l'ammissibilità al regime di esenzione IVA per entità commerciali non residenti:

  1. durante l'anno civile precedente, le imprese non residenti non devono aver superato un fatturato di 100.000 euro nell'Unione Europea;
  2. nello stesso anno civile precedente, queste entità devono anche aver mantenuto il totale delle loro vendite di beni o servizi, realizzate nello stato membro specifico, sotto i 85.000 euro o sotto ulteriori limiti minori definiti dall'articolo 1, comma 54, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190;
  3. nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla previa notifica del punto seguente, il volume d’affari nell’Unione europea realizzato dal soggetto passivo non stabilito non deve essere superiore a 100.000 euro;
  4. l’impresa non residente deve notificare al proprio stato di stabilimento la volontà di adottare il regime di esenzione nel territorio dell’altro Stato;
  5. l’impresa deve essere identificata per l'applicazione del regime di esenzione solo attraverso il numero di identificazione EX nello stato membro in cui è stabilita.

Decorrenza

La decorrenza del regime di franchigia nel territorio dello Stato da parte delle piccole imprese stabilite in altri Stati membri, avviene dalla data in cui il soggetto passivo ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX dal suo Stato di stabilimento.

Viene disposto l’esonero dagli adempimenti IVA a favore del soggetto passivo non stabilito a partire dal momento in cui applica il regime di franchigia IVA nel territorio dello Stato.

Cessazione

Il nuovo articolo 70-septiesdecies del decreto Iva disciplina la fase della cessazione del regime di franchigia IVA per i soggetti passivi non stabiliti.

Oltre al caso di cessazione volontaria, il regime di franchigia IVA cessa di applicarsi se viene meno la soglia di volume d’affari di 85.000 realizzata nello Stato o se è superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari in Italia o se il numero di identificazione EX è disattivato.

Regime transfrontaliero di franchigia ai soggetti stabiliti

Purché siano rispettate le soglie di volume d’affari previste dalla direttiva UE 2020/285 e dallo Stato di esenzione, possono essere ammessi al regime transfrontaliero di franchigia in un altro Stato membro della UE anche i soggetti passivi che in Italia non applicano il regime forfettario.

Queste le condizioni richieste:

Inoltre, il soggetto passivo deve comunicare preventivamente all’Agenzia delle entrate il suo numero di partita IVA con il suffisso EX.

Con riferimento agli adempimenti, viene introdotto per i soggetti passivi stabiliti che si avvalgono del regime transfrontaliero di franchigia IVA. l’obbligo delle comunicazioni trimestrali. In particolare, il soggetto è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate, per ogni trimestre civile:

Costituisce oggetto delle comunicazioni trimestrali il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile rilevanti ai fini del calcolo del volume d’affari.

Le norme si completano indicando il momento a partire dal quale il soggetto passivo stabilito in Italia cessa di applicare il regime transfrontaliero di franchigia in un altro Stato membro.

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