In attesa dell’emanazione di uno specifico regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti derivanti da indebiti non pensionistici, l’INPS ritiene che alle prestazioni a sostegno del reddito possano applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Determinazione Presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017. Il procedimento amministrativo delineato dal predetto regolamento prevede le seguenti fasi:
Maggiori dettagli sono stati forniti dall’INPS, con il messaggio n. 734 del 25 febbraio 2020.
La compensazione impropria, in particolare, si realizza laddove il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione. In tali casi si dà luogo alla soppressione delle reciproche partite di debito-credito tra l’INPS e l’assicurato/debitore.
La seconda fase prevede l’invio all’interessato di una nota di debito che, oltre alla specifica indicazione della motivazione a base dell’indebito, contiene la diffida a restituire, in unica soluzione, la somma entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso.
Trascorsi infruttuosamente i 30 giorni dal ricevimento della nota di debito da parte del debitore, si darà luogo al recupero dell’indebito mediante:
Nel primo caso, il recupero deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali.
Relativamente al recupero mediante rimessa in denaro, si ricorda che la rateizzazione è consentita su domanda dell’interessato e la durata non può essere superiore a:
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