Recuperabile la rendita INAIL indebita

Pubblicato il 26 settembre 2014 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19496 del 16 settembre 2014, si è occupata di un caso in cui era stata riconosciuta ad un lavoratore, a seguito di un infortunio sul lavoro, una rendita INAIL per postumi nella misura del 52%, aumentata dal giudice del lavoro al 60% a decorrere dal novembre 2005.

Successivamente, in secondo grado tale decisione è stata parzialmente riformata ed è stato accertato un aggravamento dei postumi nella diversa minor misura del 57% a decorrere dal mese di febbraio del 2008.

L'INAIL, che aveva posto in esecuzione la sentenza di primo grado, ha quindi agito per il recupero delle somme corrisposte in eccedenza rispetto a quelle dovute in misura inferiore, così come accertata in sede d'appello, e a tal fine ha operato la trattenuta di 1/5 sul rateo mensile della rendita.

La Corte di Cassazione ha, in merito, ricordato che già in precedenza è stato affermato (Cass. n. 10832 del 16/8/2000) che i limiti alla ripetibilità di prestazioni previdenziali indebite, poste dalla normativa in materia, non trovano applicazione in relazione ai pagamenti effettuati dall'istituto previdenziale in esecuzione di sentenze non passate in giudicato riformate in sede di impugnazione, poiché in tal caso l'obbligo di restituzione si fonda sul disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c., e sull'assoggettamento del percettore (indipendentemente dalla ravvisabilità o meno di un suo dolo) al rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata.

Ancora, sostiene la Suprema Corte, l'eventuale mancata erogazione da parte dell'istituto previdenziale delle prestazioni successivamente maturate, ai fini del recupero delle somme risultate non dovute, non è riconducibile alla disciplina della compensazione che presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti.

La Corte d'appello si sarebbe, in pratica, attenuta correttamente a tali principi nel momento in cui ha confermato la statuizione di primo grado, ribadendo che la ripetizione di somme erogate dall'INAIL, in esecuzione di una sentenza successivamente riformata, non si inquadra nell'ipotesi dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., né è disciplinata dalla normativa speciale prevista per gli indebiti previdenziali, perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, per cui il diritto alla restituzione sorge direttamente dalla riforma della sentenza che fa venir meno, con efficacia retroattiva, l'obbligazione di pagamento ed impone la restituzione della situazione patrimoniale anteriore.
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