Reato di scambio elettorale politico-mafioso perfezionato al momento della formulazione delle promesse

Pubblicato il 22 agosto 2012 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 32820 del 21 agosto 2012 – il perfezionamento del reato di scambio elettorale politico–mafioso si ha al momento in cui vengono formulate le reciproche promesse, “indipendentemente dalla loro realizzazione”; è infatti da considerare rilevante – si legge nel testo della decisione - per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, “la sua disponibilità di venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale".
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via i calcoli per l’acconto sull’imposta sulle rivalutazioni del TFR

28/11/2024

Flussi di ingresso 2025: ancora pochi giorni per la precompilazione delle domande

28/11/2024

Rivalutazione del TFR: come si calcola l’imposta sostitutiva

28/11/2024

Riforma dell'imposta sulle successioni: principali novità

28/11/2024

Licenziamento per simulazione di malattia: non occorre la querela di falso

28/11/2024

Crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere in 6 rate. Codici tributo

28/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy