Reato di scambio elettorale politico-mafioso perfezionato al momento della formulazione delle promesse
Pubblicato il 22 agosto 2012
Secondo la Corte di cassazione –
sentenza n. 32820 del 21 agosto 2012 – il perfezionamento del reato di scambio elettorale politico–mafioso si ha al momento in cui vengono formulate le reciproche promesse,
“indipendentemente dalla loro realizzazione”; è infatti da considerare rilevante – si legge nel testo della decisione - per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico,
“la sua disponibilità di venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale".