Ravvedimento “sprint” per chi ha saltato la scadenza del 22 agosto
Pubblicato il 23 agosto 2011
Il 22 agosto è scaduto il termine per il versamento delle imposte. I contribuenti che non hanno provveduto entro tale data possono correre ai ripari avvalendosi del cosiddetto ravvedimento “sprint”, che consente di sanare le omissioni entro 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.
La facoltà è stata introdotta dalla manovra estiva (Dl 98/2011) e permette, a partire dallo scorso 6 luglio, ai contribuenti che si sono “dimenticati” di pagare le imposte nei termini e che hanno intenzione di rimediare in pochi giorni, di utilizzare questo particolare terzo tipo di rimedio, che si affianca al ravvedimento “breve” o “mensile” (dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza) e al ravvedimento “lungo” o “annuale” (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione).
Con il ravvedimento sprint - esteso a tutti i contribuenti - la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al quattordicesimo giorno. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento “breve”.
Dunque, dal 23 agosto al 5 settembre è possibile pagare le imposte con annesse sanzioni e interessi. Ma è anche possibile che il contribuente decida di pagare, entro i 14 giorni successivi alla scadenza del 22 agosto (cioè entro il 5 settembre), le sole imposte e decidere di avvalersi del ravvedimento, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del 22 agosto, per il pagamento di sanzioni e interessi.