Ravvedimento speciale con più tempo per il versamento

Pubblicato il 13 novembre 2023

In sede di iter di conversione in legge del Dl n. 132/2023 – Decreto proroghe fiscali – è stato approvato un emendamento che pone un diverso termine per perfezionare la regolarizzazione delle violazioni sulle dichiarazioni commesse fino al 31 dicembre 2021.

Va ricordato che la legge di bilancio 2023 ha disposto l’applicazione di un “ravvedimento operoso speciale”, che consente la rimozione delle violazioni sulle dichiarazioni commesse fino al 31 dicembre 2021 sui tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate tramite il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Per il perfezionamento dell’istituto, inizialmente era stato previsto che il pagamento sarebbe dovuto intervenire entro il 31 marzo 2023; successivamente il Decreto Bollette ha prorogato di 6 mesi la data che è diventata 30 settembre 2023 (2 ottobre).

Oggetto del ravvedimento in parola sono:

·  le violazioni che possono essere sanate con il ravvedimento operoso ordinario, ex articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, in relazione ai periodi d’imposta 2021 e precedenti, a patto che la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata;

·  le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’IVAFE e all’IVIE, non individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni.

Per un approfondimento della misura vedi il post “Ravvedimento operoso speciale in scadenza. Cosa fare?”.

Ravvedimento operoso speciale verso una nuova data

Ora, l’aula del Senato ha approvato un emendamento al Dl n. 132/2023 per modificare il termine per la regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Pertanto, coloro che non hanno versato all’Agenzia delle Entrate quanto dovuto entro il 30 settembre 2023 possono procedere pagando la somma in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023, e così rimuovere le irregolarità o omissioni.

La novità introdotta nel corso della discussione dell’atto, a differenza del provvedimento originario, non consente di rateizzare il dovuto che, quindi, deve essere pagato interamente entro il 20 dicembre 2023.

Per l'ufficialità è necessario attendere l'approvazione della legge di conversione del decreto.

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