Dall'ottobre 2012 la Ragioneria Generale dello Stato ha ereditato dal Consiglio nazionale dei commercialisti la gestione del Registro dei revisori legali.
Ora, in risposta ad una nota del 30 aprile 2015 dello stesso Consiglio nazionale - nella quale i professionisti sostenevano che i richiami normativi al revisore iscritto nel Registro della revisione legale debbano intendersi riferiti alla totalità degli iscritti, siano essi revisori attivi o inattivi – la Ragioneria Generale ufficializza che l’attività del revisore inattivo non può essere limitata, se non per disposizione di legge.
Inoltre, agli inattivi possono essere conferiti gli incarichi e i compiti diversi dalla revisione legale, quali: l'attività di sindaco in società dove il collegio non effettua la revisione, l'attività di perizie e attestazioni varie, quella dei piani di risanamento fino a quelle tributarie.
Secondo quanto scrive il Revisore generale ai commercialisti non vi è dubbio che “nessuna disposizione vigente richiede al revisore, al di fuori degli incarichi di revisione legale, l'iscrizione alla sezione degli attivi. L'assenza nell'ordinamento di qualsiasi limite all'attività degli inattivi e di riserve a favore degli attivi costituisce, pertanto, dato di fatto del quale tener conto”.
Di qui l'affermazione del principio della Ragioneria Generale secondo cui “l'Amministrazione non può limitare autoritativamente la sfera soggettiva senza una corrispondente previsione di legge”.
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