Radiazione dei commercialisti sospesi: chiarimenti dal CNDCEC

Pubblicato il 07 marzo 2025

Con il Pronto Ordine n. 7/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto a un quesito posto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco riguardante la possibilità di radiare un iscritto già colpito da un provvedimento di sospensione dall’esercizio professionale. La questione, di rilevante interesse per la categoria, verte sulla compatibilità tra le sanzioni disciplinari e, in particolare, sulla decorrenza della radiazione in presenza di una sospensione in corso. 

La risposta del CNDCEC fornisce un chiarimento significativo, basato su un’interpretazione consolidata nel tempo, che mira a garantire coerenza e correttezza nell’applicazione delle sanzioni disciplinari.

Il quesito

Il quesito chiedeva se fosse possibile procedere con la radiazione di un iscritto già soggetto a un provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione. Inoltre, in caso di risposta affermativa, si domandava se la radiazione potesse avere effetto immediato o se dovesse necessariamente decorrere dal termine del periodo di sospensione già in atto.

La questione sottolineava l’esigenza di chiarire le modalità di esecutività delle sanzioni disciplinari in sequenza, evitando sovrapposizioni e garantendo la certezza del diritto per i professionisti interessati.

Commercialisti, nuova sanzione solo se non c’è duplicazione

Nel suo parere n. 7/2025 del 6 marzo 2025, il CNDCEC ha confermato che un professionista già colpito da un provvedimento di sospensione può effettivamente essere sottoposto a un nuovo procedimento disciplinare, come quello che potrebbe portare alla radiazione, ma solo a condizione che i fatti all’origine del nuovo procedimento siano diversi rispetto a quelli che hanno determinato la sospensione. Questa precisazione evita la duplicazione delle sanzioni per gli stessi fatti, rispettando i principi fondamentali di giustizia disciplinare.

Tuttavia, riguardo alla decorrenza della radiazione, il CNDCEC ha chiarito che, in assenza di una previsione legislativa esplicita, per prassi interpretativa consolidata, la radiazione non può avere effetto immediato durante il periodo di sospensione. L’efficacia della radiazione, infatti, deve necessariamente decorrere dal termine della sospensione in corso. Questa interpretazione si basa sulla logica della funzione disciplinare: irrogare una nuova sanzione i cui effetti si sovrappongano a quelli di una precedente sanzione risulterebbe privo di senso e incoerente rispetto alla ratio dell’ordinamento disciplinare.

La scelta del CNDCEC, dunque, mira a garantire un’applicazione lineare e coerente delle sanzioni, evitando che un provvedimento disciplinare possa neutralizzare o sovrapporsi agli effetti di un altro già in esecuzione. Questa impostazione contribuisce a preservare l’efficacia della funzione disciplinare, assicurando che ogni sanzione produca effetti distinti e successivi nel tempo.

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