Quota 103 nel 2024: incentivo o disincentivo al posticipo per i dipendenti?

Pubblicato il 15 marzo 2024

L’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti privati che maturano i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, cd. Quota 103, nell’anno 2024 non potrà essere percepito prima del 2 agosto 2024 e del 2 ottobre 2024 per i dipendenti pubblici.

A ricordarlo è l’INPS con il messaggio n. 1107 del 14 marzo 2024, confermando in via generale l’impianto regolatorio tracciato in precedenza.

Ma in cosa consiste l’incentivo al posticipo del pensionamento? Come chiederlo all’INPS e cosa è tenuto a fare il datore di lavoro?

Delineiamo di seguito le regole generali valide anche nel 2024 per chi, pur avendo i requisiti per accedere a Quota 103, decide di continuare a lavorare.

Quota 103 nel 2024

Per accedere alla pensione anticipata flessibile, cd. Quota 103, occorre maturare, nel 2024 (articolo 1, comma 140, legge di Bilancio 2024), i seguenti requisiti:

Possono accedere alla pensione i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e gestite dall’INPS e alla Gestione Separata.

Non possono accedere alla pensione gli appartenenti alle Forze armate, alle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria al personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

Inoltre, non può accedere a Quota 103 chi è già titolare di una pensione diretta rientrante tra quelle per le quali è ammesso l’accesso a Quota 103.

In base alle disposizioni della legge di Bilancio 2024, sono previsti tempi più lunghi per la percezione dell’assegno.

Leggi anche Quota 103 con tetto massimo e tempi più lunghi nel 2024

Incentivo al posticipo del pensionamento

Dall’estensione della possibilità di anticipare i tempi della pensione accedendo a Quota 103 consegue la proroga, al 2024, del cd. incentivo al posticipo del pensionamento.

La platea dei beneficiari è ristretta ai soli lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Tali lavoratori, se maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS a loro carico.

NOTA BENE: Può optare per l’incentivo in parola il lavoratore dipendente del settore pubblico o privato:

Cosa deve fare il lavoratore

Il lavoratore dipendente, pubblico e privato, può rinunciare all'accredito contributivo della quota IVS a proprio carico comunicando all’INPS la volontà di avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento (articolo 1, commi 286 e 287, legge 29 dicembre 2022, n. 197, decreto 21 marzo 2023 e circolare INPS n.  82 del 22 settembre 2023 richiamata, per il 2024, dalla circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 e dal messaggio n. 1107 del 14 marzo 2024).

Cosa fa l’INPS

L’INPS, ricevuta la domanda di riconoscimento dell’incentivo al posticipo del pensionamento del lavoratore, verifica il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso a Quota 103 e comunica, entro 30 giorni successivi (o dalla presentazione della documentazione integrativa, laddove necessaria):

Cosa deve fare il datore di lavoro

L’opzione per l’incentivo al posticipo del pensionamento determina per il datore di lavoro:

ATTENZIONE: Le somme corrisposte a titolo di incentivo sono imponibili ai fini fiscali ed esenti ai fini contributivi.

Da quando decorre l’esonero contributivo

Per i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 l’esonero contributivo decorre dalle seguenti date:

Lavoratori

Decorrenza

Dipendenti di un datore di lavoro privato con trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO

2 agosto 2024

Dipendenti di un datore di lavoro privato con trattamento pensionistico liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO

1° settembre 2024

Dipendenti delle pubbliche Amministrazioni con trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO

2 ottobre 2024

Dipendenti delle pubbliche Amministrazioni con trattamento pensionistico liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

1° novembre 2024

Il datore di lavoro è tenuto a conguagliare al lavoratore quanto precedentemente versato per periodi in cui le contribuzioni siano state già versate a decorrere da tali date.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy