Scade il prossimo 31 gennaio, salvo proroghe, il termine entro il quale i datori di lavoro – sia pubblici che privati - debbono attestare la situazione occupazionale dei lavoratori disabili. A tal fine, i datori di lavoro (o intermediari muniti di apposita delega) sono tenuti ad utilizzare un modulo telematico sul sito di “cliclavoro”, che prende il nome di Prospetto informativo disabili. L’adempimento non riguarda tutti i datori di lavoro, ma esclusivamente coloro che hanno alle proprie dipendenze almeno 15 dipendenti, e che hanno avuto cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, entro il 31 dicembre 2018.
Si tratta di un adempimento obbligatorio e di estrema importanza, poiché il ritardato invio del prospetto annuale sulla forza lavoro aziendale per il calcolo e l’assolvimento della quota di riserva comporta una sanzione di 635,11 euro (più maggiorazione di € 30,76 per ogni giorno di ritardo).
Si tratta di una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, assieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
L’adempimento, come appena specificato, va effettuato solo se il datore di lavoro ha avuto cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, entro il 31 dicembre dell’anno passato.
Nel prospetto informativo disabili bisogna indicare:
Ai sensi dell’art. 3, co. 1 della L. n. 68/1999, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura:
Per quanto riguarda i criteri di computo della quota di riserva, vanno conteggiati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, mentre non sono computabili i lavoratori assunti ai sensi della L. n. 68/1999, per espressa previsione dell’art. 4, co. 1.
Sul punto, si ricorda che dal 1° gennaio 2018 è scattato in maniera “automatica” l’obbligo, per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, di assumere un disabile. Le aziende interessate dall’adempimento hanno 60 giorni di tempo per assumere il disabile, non più 12 mesi. Quindi, mentre prima l’obbligo di assumere un disabile interessava le nuove assunzioni, ora la semplice circostanza di disporre dai 15 ai 35 dipendenti impone al datore di lavoro di avere alle proprie dipendenze il lavoratore disabile nei termini previsti per gli altri datori di lavoro (60 giorni dall’obbligo).
L'art. 40, co. 4 del Decreto Legge 112/2008, come convertito dalla L. n. 133/2008, ha introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo Disabili. Il modulo deve essere inviato esclusivamente mediante i canali informatici resi disponibili dai servizi competenti individuati dalle Regioni.
Se il datore di lavoro ha sede legale e unità produttive in due o più Regioni, il prospetto informativo deve essere inviato nella Regione ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
Una volta compilato il modulo online, i servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.
Infine, è permesso effettuare:
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